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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 28 gennaio 2004, n. 67

Regolamento in materia di attività dell'attuario incaricato, previsto dall'articolo 20 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-2004 al: 19-6-2008
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP in data 8 aprile 2003 e 3 ottobre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 luglio 2003;
Ritenuto di dover accogliere le osservazioni contenute nel cennato parere del Consiglio di Stato, ad eccezione:
a) del ridimensionamento dei termini per procedere alla nomina dell'attuario di cui all'articolo 2, comma 3, per uniformità con il termine previsto per la nomina dell'attuario incaricato nei rami vita e tenuto conto dell'opportunità di prevedere un termine congruo per la predisposizione del rendiconto finale da parte dell'attuario incaricato uscente;
b) dell'eliminazione, nell'articolo 7, della espressione "a richiesta" riferita alla relazione tecnica sulle tariffe di cui all'articolo 5, in quanto ciò determinerebbe l'introduzione di una forma di controllo generalizzato e sistematico sulle tariffe adottate dalle imprese, in contrasto con la vigente normativa comunitaria;
c) dell'anticipazione, nell'articolo 9, al 1° gennaio 2004 del termine ultimo per sottoporre tutte le tariffe in vigore alla verifica dell'attuario incaricato, per esigenze di coerenza con altri termini attuativi contenuti nel presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 2355 del 31 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
"Basi tecniche": tutti i dati statistici, relativi ai rischi assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione tariffaria;
"Ipotesi tecniche": i valori attribuiti a tutti gli elementi presi in considerazione nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che verranno assicurati nel periodo di validità della tariffa;
"Ipotesi finanziarie": le previsioni di natura finanziaria quali ad esempio quelle relative all'andamento dei tassi di rendimento derivanti dagli investimenti dell'impresa, utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
"Caricamenti": la quota delle spese generali di gestione (acquisizione, incasso e amministrative) ed ogni altro onere considerato dall'impresa nel processo di costruzione della tariffa nonché il margine industriale compensativo dell'alea di impresa;
"Fabbisogno tariffario": la stima del costo complessivo dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
"Premio medio di tariffa": il fabbisogno tariffario diviso il numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validità della tariffa;
"Variabili di personalizzazione": gli elementi presi in considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei singoli rischi assicurati;
"Premio di tariffa": il premio del singolo contratto determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di personalizzazione e dei criteri di mutualità adottati dall'impresa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) concerne l'"Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, S.O.) concerne l'"Attuazione della direttiva 92/96/CE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita".
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n. 253) riguarda la "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.) concerne: "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) concerne la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri"; in particolare il testo dell'art. 17 è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".