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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 gennaio 2004, n. 44

Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2017)
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vigente al 24/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-12-2017
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni dei composti organici volatili dovute all'uso dei solventi organici in talune attività ed in taluni impianti;
Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 2002 n. C. (2002)2234, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 11;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attività individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera o)) che è abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.