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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2003, n. 395

Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/2/2004
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Testo in vigore dal:  26-2-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data 21 novembre 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
b) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
c) «elettore», il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
d) «ufficio consolare», uno degli uffici di cui all'articolo 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
e) «circoscrizione consolare», l'ambito di competenza territoriale dell'ufficio consolare;
f) «Comitato», il Comitato degli italiani all'estero.
2. Ai fini della legge e del presente regolamento, per «data stabilita per le votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio consolare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministratore competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa)».
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei comitati degli italiani all'estero):
«Art. 26 (Regolamento di attuazione) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate le norme di attuazione della presente legge».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368 (Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero), e successive modificazioni:
«1-bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni».
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per le votazioni di cui all'art. 1, comma 1».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286:
«1. Hanno diritto di voto per l'elezione del comitato i cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge».
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), e successive modificazioni:
«Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria, i vice consolati di prima categoria e le agenzie consolari di prima categoria».