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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
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vigente al 11/11/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 1 
                              Principi 
 
   1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela e  valorizza  il  patrimonio  culturale  in  coerenza  con  le
attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo  le
disposizioni del presente codice. 
   2.  La  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio   culturale
concorrono a preservare la memoria della comunita'  nazionale  e  del
suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 
   3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e  i
comuni  assicurano  e  sostengono  la  conservazione  del  patrimonio
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 
   4. Gli altri  soggetti  pubblici,  nello  svolgimento  della  loro
attivita', assicurano la conservazione e la  pubblica  fruizione  del
loro patrimonio culturale. 
   5.  I  privati  proprietari,  possessori  o  detentori   di   beni
appartenenti al  patrimonio  culturale  ((,  ivi  compresi  gli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, )) sono tenuti a garantirne la
conservazione. 
   6. Le attivita' concernenti la conservazione, la  fruizione  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3,  4  e  5
sono svolte in conformita' alla normativa di tutela.