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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-2-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 18/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2001/77/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27  settembre  2001,  sulla  promozione dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno dell'elettricita';
  Vista  la  legge  1°  marzo  2002,  n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l'articolo 43 e l'allegato B;
  Vista  la  legge  31  luglio  2002, n. 179, recante disposizioni in
materia ambientale;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica;
  Vista  la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  recante  ratifica ed
esecuzione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla Convenzione quadro delle
Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997;
  Vista  la  delibera  CIPE  n.  123  del  19  dicembre  2002 recante
revisione  delle  linee  guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione  delle  emissioni  dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
  Visto  il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili,  approvato  dal  CIPE  con la deliberazione n. 126 del 6
agosto  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  253 del 27
ottobre 1999;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali,  a  norma  dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995,  n. 481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche    ed    elettrodotti,    idrocarburi   e   geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali;
  Vista   la   legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  recante  norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia;
  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente
attuazione  della  direttiva  n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 23 settembre 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  per  i beni e le
attivita' culturali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto, nel rispetto della disciplina nazionale,
comunitaria  ed  internazionale  vigente,  nonche'  nel  rispetto dei
principi  e  criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge
1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a:
    a)  promuovere  un  maggior  contributo  delle  fonti energetiche
rinnovabili  alla  produzione  di  elettricita'  nel relativo mercato
italiano e comunitario;
    b)   promuovere  misure  per  il  perseguimento  degli  obiettivi
indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
    c)  concorrere  alla  creazione  delle  basi per un futuro quadro
comunitario in materia;
    d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica
alimentati  da  fonti  rinnovabili,  in  particolare per gli impieghi
agricoli e per le aree montane.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.
              - La  direttiva  2001/77/CE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L 238 del 27 ottobre 2001.
              - La  legge  1° marzo  2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          2001». L'art. 43 e l'allegato B cosi' recita:
              «Art.  43  (Delega  al Governo per il recepimento della
          direttiva    2001/77/CE   sulla   promozione   dell'energia
          elettrica  prodotta  da fonti rinnovabili). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di
          cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  1,  uno  o piu' decreti
          legislativi  per  il recepimento della direttiva 2001/77/CE
          del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 settembre
          2001,  sulla  promozione dell'energia elettrica prodotta da
          fonti   energetiche   rinnovabili   nel   mercato   interno
          dell'elettricita',  nel  rispetto  dei  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) individuare  gli  obiettivi  indicativi di consumo
          futuro  di  elettricita'  da  fonti  rinnovabili di energia
          sulla   base   di  previsioni  realistiche,  economicamente
          compatibili con lo sviluppo del Paese;
                b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a)
          siano  conseguiti  mediante  produzione  di elettricita' da
          impianti   ubicati   sul   territorio   nazionale,   ovvero
          importazione   di   elettricita'   da   fonti   rinnovabili
          esclusivamente   da   Paesi   che   adottino  strumenti  di
          promozione   ed   incentivazione  delle  fonti  rinnovabili
          analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa
          possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano;
                c) assicurare   che   i   regimi  di  sostegno  siano
          compatibili  con  i principi di mercato dell'elettricita' e
          basati  su  meccanismi che favoriscano la competizione e la
          riduzione dei costi;
                d) attuare   una   semplificazione   delle  procedure
          amministrative  per  la  realizzazione  degli impianti, nel
          rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali;
                e) includere,  tra  le  fonti  energetiche  ammesse a
          beneficiare  del regime riservato alle fonti rinnovabili, i
          rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile;
                f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni
          del  presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri,
          ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.».
                                                           Allegato B
              93/104/CE   del   Consiglio,   del   23 novembre  1993,
          concernente  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro.
              94/45/CE   del   Consiglio,   del   22 settembre  1994,
          riguardante  l'istituzione di un comitato aziendale europeo
          o  di  una  procedura per l'informazione e la consultazione
          dei  lavoratori  nelle  imprese  e nei gruppi di imprese di
          dimensioni comunitarie.
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
          alle discariche di rifiuti.
              1999/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 giugno    1999,   che   istituisce   un   meccanismo   di
          riconoscimento    delle   qualifiche   per   le   attivita'
          professionali     disciplinate     dalle    direttive    di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di
          riconoscimento delle qualifiche.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              1999/64/CE  della  Commissione, del 23 giugno 1999, che
          modifica  la  direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
          le  reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
          appartenenti  ad  un  unico  proprietario  siano gestite da
          persone giuridiche distinte.
              1999/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime per il
          miglioramento  della  tutela della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  che  possono  essere esposti al rischio di
          atmosfere  esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva
          89/391/CEE)
              2000/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo    2000,    relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari, nonche' la
          relativa pubblicita'.
              2000/26/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio   2000,   concernente   il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della  responsabilita' civile risultante dalla circolazione
          di  autoveicoli  e  che  modifica le direttive 73/239/CEE e
          88/357/CEE  del  Consiglio  (quarta direttiva assicurazione
          autoveicoli).
              2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio  elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
          commercio elettronico").
              2000/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 giugno  2000,  che  modifica  la direttiva 93/104/CE del
          Consiglio  concernente  taluni  aspetti dell'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro, al fine di comprendere i settori e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
              2000/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 giugno  2000,  relativa  alla  lotta contro i ritardi di
          pagamento nelle transazioni commerciali.
              2000/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 giugno   2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana.
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il  principio  della  parita' di trattamento fra le persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
              2000/53/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
              2000/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 novembre   2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
          carico.
              2000/75/CE  del  Consiglio,  del  20 novembre 2000, che
          stabilisce  disposizioni specifiche relative alle misure di
          lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
              2000/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del    Consiglio    che    fissa    i   principi   relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale.
              2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio    relativa    allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie.
              2001/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001,  che  modifica la direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
              2001/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio   2001,   relativa   alla   ripartizione  della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza.
              2001/15/CE  della  Commissione,  del  15 febbraio 2001,
          sulle   sostanze   che  possono  essere  aggiunte  a  scopi
          nutrizionali  specifici ai prodotti alimentari destinati ad
          un'alimentazione particolare.
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 marzo  2001,  sull'emissione deliberata nell'ambiente di
          organismi   geneticamente   modificati   e  che  abroga  la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
              2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 maggio  2001,  che  modifica  le  direttive  89/48/CEE e
          92/51/CEE  del  Consiglio  relative  al sistema generale di
          riconoscimento   delle   qualifiche   professionali   e  le
          direttive  77/452/CEE,  77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
          78/1026/CEE,     78/1027/CEE,    80/154/CEE,    80/155/CEE,
          85/384/CEE,   85/432/CEE,   85/433/CEE   e   93/16/CEE  del
          Consiglio   concernenti   le   professioni   di  infermiere
          responsabile     dell'assistenza     generale,    dentista,
          veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
              2001/23/CE    del   Consiglio,   del   12 marzo   2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti dei
          lavoratori   in   caso  di  trasferimenti  di  imprese,  di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
              2001/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 maggio  2001,  sull'armonizzazione di taluni aspetti del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi nella societa'
          dell'informazione.
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/45/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2001,  che  modifica la direttiva 89/655/CEE del
          Consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di
          salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai   sensi  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della  direttiva
          89/391/CEE).
              2001/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 luglio   2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale  e  delle direttive 70/524/CEE,
          96/25/CE    e    1999/29/CE    del    Consiglio,   relative
          all'alimentazione animale.
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie.
              2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001, sulla promozione dell'energia elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
              - La  legge 31 luglio 2002, n. 179, reca: «Disposizioni
          in materia ambientale».
              - Il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
          «Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».
              - La  direttiva  91/156/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L
          078 del 26 marzo 1991.
              - La  direttiva  91/689/CEE  e' pubblicata in GUCE n. L
          377 del 31 dicembre 1991.
              - La  direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365
          del 31 dicembre 1994.
              - La  legge  1° giugno  2002, n. 120 reca: «Ratifica ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto l'11 dicembre 1997».
              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
          «Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della
          legge 8 ottobre 1997, n. 352».
              - La  legge  8 ottobre 1997, n. 352 reca: «Disposizioni
          sui beni culturali». L'art. 1, cosi' recita:
              «Art.  1  (Testo  unico  delle norme in materia di beni
          culturali).  1.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  un  decreto legislativo recante un
          testo  unico  nel quale siano riunite e coordinate tutte le
          disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di  beni
          culturali  e  ambientali. Con l'entrata in vigore del testo
          unico  sono  abrogate  tutte  le previgenti disposizioni in
          materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo
          unico.
              2.  Nella  predisposizione  del  testo  unico di cui al
          comma  1,  il  Governo  si  attiene  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) possono   essere   inserite  nel  testo  unico  le
          disposizioni  legislative  vigenti  alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, nonche' quelle che entreranno
          in vigore nei sei mesi successivi;
                b) alle    disposizioni   devono   essere   apportate
          esclusivamente  le  modificazioni  necessarie  per  il loro
          coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare
          il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
              3.  Lo  schema di testo unico e' trasmesso, entro sette
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          affinche'  le competenti Commissioni parlamentari esprimano
          il loro parere. Si applica la procedura di cui all'art. 14,
          comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              4.  Il  testo  unico  puo' essere aggiornato, secondo i
          principi  ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera
          b),  entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
          con  uno  o  piu'  decreti  legislativi  il  cui  schema e'
          deliberato  dal  Consiglio dei Ministri, valutato il parere
          che  il  Consiglio  di  Stato  esprime entro quarantacinque
          giorni  dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato
          e   di   detta   Conferenza,  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  che esprimono il parere entro quarantacinque
          giorni  dal  ricevimento.  Ciascun  decreto  legislativo e'
          emanato  su proposta del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali,  di  concerto  con  il  Ministro  per gli affari
          regionali.
              5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  per i beni
          culturali  e ambientali, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e'
          espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del
          relativo schema.
              6.  Per  la  predisposizione  degli  schemi dei decreti
          legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per
          i  beni  e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera
          di   una   commissione   composta  da  esperti,  esterni  o
          appartenenti      all'amministrazione,      particolarmente
          qualificati  nel  settore.  Al  relativo  onere si provvede
          mediante    utilizzazione    delle    risorse   disponibili
          nell'ambito  delle  ordinarie  unita'  previsionali di base
          dello  stato  di  previsione  del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali».
              - La  legge  14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per
          la  concorrenza  e  la  regolazione dei servizi di pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi di pubblica utilita».
              -  La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: «Disposizioni
          in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
          fiscale». L'art. 10, comma 7, cosi' recita:
              «7.  L'esercizio  di  impianti  da fonti rinnovabili di
          potenza  elettrica  non  superiore a 20 kW, anche collegati
          alla  rete,  non  e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
          53,   comma  1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
          sia  autoprodotta  che  ricevuta  in  conto scambio, non e'
          sottoposta    all'imposta   erariale   ed   alle   relative
          addizionali   sull'energia   elettrica.   L'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e il gas stabilisce le condizioni per
          lo  scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
          all'esercente dell'impianto».
              - La  legge  9  gennaio  1991,  n.  9, reca: «Norme per
          l'attuazione   del   Piano  energetico  nazionale:  aspetti
          istituzionali,  centrali  idroelettriche  ed  elettrodotti,
          idrocarburi  e  geotermia,  autoproduzione  e  disposizioni
          fiscali».
              - La  legge  9 gennaio  1991,  n.  10, reca: «Norme per
          l'attuazione  del  Piano energetico nazionale in materia di
          uso  razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di
          sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
              - Il  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca:
          «Attuazione  della  direttiva 98/30/CE recante norme comuni
          per  il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
          41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
              - La  direttiva 98/30/CE e' pubblicata in GUCE n. L 204
          del 21 luglio 1998.
              - La  legge  17 maggio  1999,  n. 144, reca: «Misure in
          materia  di investimenti, delega al Governo per il riordino
          degli  incentivi  all'occupazione  e  della  normativa  che
          disciplina  l'INAIL  nonche'  disposizioni  per il riordino
          degli enti previdenziali». L'art. 41, cosi' recita:
              «Art.  41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
          Al  fine  di promuovere la liberalizzazione del mercato del
          gas  naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
          trasporto,   stoccaggio  e  distribuzione,  il  Governo  e'
          delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   uno   o  piu'  decreti
          legislativi,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
          decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  per  dare
          attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
          il   mercato   interno   del  gas  naturale,  e  ridefinire
          conseguentemente  tutte le componenti rilevanti del sistema
          nazionale  del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
          di  pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  che  l'apertura  del  mercato  del  gas
          naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
          rispetto  dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
          e  il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
          relativi   obblighi,  l'universalita',  la  qualita'  e  la
          sicurezza     del     medesimo,     l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' dei sistemi;
                b) prevedere  che,  in  considerazione  del crescente
          ricorso  al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
          di  interconnessione  al  sistema europeo del gas, le opere
          infrastrutturali  per lo sviluppo del sistema del gas siano
          dichiarate   di   pubblica   utilita'   nonche'  urgenti  e
          indifferibili  a  tutti  gli  effetti della legge 25 giugno
          1865, n. 2359;
                c) eliminare  ogni disparita' normativa tra i diversi
          operatori  nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
          siano  previsti  contributi,  concessioni, autorizzazioni o
          altra  approvazione  per  costruire  o  gestire  impianti o
          infrastrutture  del  sistema  del  gas, uguali condizioni e
          trattamenti non discriminatori alle imprese;
                d) prevedere   misure   affinche'  nei  piani  e  nei
          programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
          di  stoccaggio  di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
          approvvigionamenti,  promossa  la  realizzazione  di  nuove
          infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
          favorito   lo   sviluppo  della  concorrenza  e  l'utilizzo
          razionale delle infrastrutture esistenti;
                e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
          gas   costituiscano,   ove  funzionale  allo  sviluppo  del
          mercato,  societa'  separate,  e in ogni caso tengano nella
          loro  contabilita'  interna conti separati per le attivita'
          di  importazione,  trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
          conti  consolidati  per  le  attivita'  non  rientranti nel
          settore  del  gas,  al  fine  di  evitare discriminazioni o
          distorsioni della concorrenza;
                f) garantire   trasparenti   e   non  discriminatorie
          condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
                g) stabilire  misure  perche'  l'apertura del mercato
          nazionale  del  gas  avvenga  nel  quadro dell'integrazione
          europea  dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
          dei  criteri  per  i  clienti idonei su base di consumo per
          localita',  sia  per  facilitare la transizione del settore
          italiano   del  gas  ai  nuovi  assetti  europei,  sia  per
          assicurare  alle  imprese  italiane, mediante condizioni di
          reciprocita'   con   gli  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea,  uguali  condizioni  di  competizione  sul mercato
          europeo del gas.
              2.  Gli  schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
          apposita   relazione,   sono   trasmessi  alle  Camere  per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari  permanenti entro nove mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge. In caso di
          mancato  rispetto  del  termine  per  la  trasmissione,  il
          Governo  decade  dall'esercizio della delega. Le competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
          giorni  dalla  data di trasmissione. Qualora il termine per
          l'espressione  del  parere  decorra  inutilmente, i decreti
          legislativi possono essere comunque emanati».
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          «Definizione   ed   ampliamento   delle  attribuzioni  alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione, per le materie di compiti di interesse comune
          delle   regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  con  la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali». L'art. 8,
          cosi' recita:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno:
                ha  dichiarato  non  fondata,  nei  sensi  di  cui in
          motivazione,  la  questione  di legittimita' costituzionale
          dell'art.  2,  commi 5 e 6, sollevata dalla regione Puglia,
          in  riferimento  agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della
          Costituzione;
                ha  dichiarato  non  fondata,  nei  sensi  di  cui in
          motivazione,  la  questione  di legittimita' costituzionale
          dell'art. 3, sollevata dalla regione Puglia, in riferimento
          agli articoli 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione».
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art. 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, vedi
          note alle premesse.