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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. 384

Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2004)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  29-1-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 5 luglio 2002;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla citata direttiva 97/67/CE;
Visto l'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2002/39/CE;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile 2000, recante conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2914, recante istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
Vista, inoltre, la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n. DGRQS/2915, con la quale si definisce l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Tutela della riserva
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente:
«b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La direttiva 2002/39/CE è pubblicata nella GUCE n. L 176 del 5 luglio 2002.
- La direttiva 97/67/CE è pubblicata nella GUCE n. L 015 del 21 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio».
- L'art. 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 - Supplemento ordinario n. 19, è il seguente:
«Art. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;
c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;
d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;
e) garantire il rispetto dei servizi riservati;
f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, la legge n. 317 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
Note all'art. 1:
- L'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
«Art. 2 (Autorità di regolamentazione). - 1 .
L'autorità di regolamentazione del settore postale è il Ministero delle comunicazioni.
2. In particolare l'autorità di regolamentazione:
a) espleta le competenze attribuitegli dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;
c) opera la scelta del fornitore o dei fornitori del servizio universale conformemente alla normativa comunitaria vigente applicabile ai servizi postali al termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma 2;
d) verifica il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale;
e) determina i parametri di qualità del servizio universale e organizza un sistema di controllo periodico delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
f) assicura il rispetto degli obblighi legati alla separazione contabile tra i diversi servizi in relazione all'espletamento del servizio universale;
g) vigila affinchè gli accordi relativi alle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano improntati ai principi seguenti:
1) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
2) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
3) garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie;
h) promuove l'adozione di provvedimenti intesi a realizzare l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione;
i) vigila affinchè il fornitore del servizio universale faccia riferimento alle norme tecniche adottate a livello comunitario e debitamente pubblicate;
l) accerta che nell'ambito, della gestione del servizio universale siano date pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità;
m) procede al rilascio delle licenze individuali per l'espletamento di prestazioni singole rientranti nel servizio universale nonché delle autorizzazioni generali per l'effettuazione dei servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale;
n) garantisce il rispetto degli obblighi imposti con le licenze individuali;
o) espleta i controlli nei riguardi dei soggetti titolari di autorizzazioni generali;
p) definisce la nozione di "numero significativo di persone" di cui all'art. 1, comma 2, lettera h), e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
r) concorre a determinare la struttura tariffaria ed il metodo di adeguamento delle tariffe;
s) tiene a disposizione le informazioni circa i sistemi di contabilità dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta;
t) assicura il rispetto da parte del fornitore del servizio universale dell'obbligo di pubblicazione annuale delle informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.».