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LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6

Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/3/2004
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  19-3-2004

Art. 4

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".