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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2003, n. 307

Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  30-11-2003 al: 31-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;
Vista la direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, concernente al regolamento recante semplificazione del procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica la direttiva 79/267/CEE e la direttiva 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana

il

seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riferimento al margine di solvibità delle imprese di assicurazione sulla vita

Art. 1

Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera aa) sono aggiunte le seguenti:
"bb) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
cc) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002". L'art. 1 e l'Allegato A così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici; 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra".
- La direttiva 2002/12/CE è pubblicata nella G.U.C.E. del 20 marzo 2002, n. L 077.
- La direttiva 79/267/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 13 marzo 1979, n. L 063.
- La direttiva 2002/13/CE è pubblicata nella G.U.C.E. del 20 marzo 2002, n. L 077.
- La direttiva 73/239/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. del 16 agosto 1973, n. L 228.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca: "Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, reca: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita".
- La direttiva 92/96/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 027 del 30 gennaio 1997.
- La direttiva 90/619/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 330 del 29 novembre 1990.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita".
- La direttiva 92/49/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 228 dell'11 agosto 1992.
- La direttiva 88/357/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 172 del 4 luglio 1988.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi nota alle premesse. "Il testo dell'art. 1, comma 1, così come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;
e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;
g) attività in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;
h) attività in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;
i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;
l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;
m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
o) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;
p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su questa una influenza notevole, ancorché non dominante;
q) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;
r) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;
s) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;
t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;
v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE; aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
bb) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
cc) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo dei patrimonio netto del quale l'impresa deve costantemente disporre.".