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LEGGE 16 ottobre 2003, n. 291

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-10-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca)
1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.