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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 24-10-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
  Sentite    le    associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 3 luglio 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sentito il Ministro per le pari opportunita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,
dell'universita'   e  della  ricerca,  per  gli  affari  regionali  e
dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare
attuazione  ai  principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio  2003,  n.  30,  si collocano nell'ambito degli orientamenti
comunitari  in materia di occupazione e di apprendimento permanente e
sono  finalizzate  ad  aumentare,  nel  rispetto  delle  disposizioni
relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20
maggio  1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla
parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e  successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita'
tra  i  sessi  di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni  ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere
la  qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a
contenuto  formativo e contratti a orario modulato compatibili con le
esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
  2.  Il  presente  decreto  non  trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni e per il loro personale.
  3.  Sono  fatte  salve  le  competenze  riconosciute alle regioni a
statuto  speciale  ed  alle  province autonome di Trento e di Bolzano
dallo  statuto  e  dalle  relative  norme  di  attuazione,  anche con
riferimento  alle  disposizioni  del  Titolo  V, parte seconda, della
Costituzione  per  le  parti  in cui sono previste forme di autonomie
piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicata e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).

          Nota al titolo:
              -  Il testo della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega
          al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2003, n.
          47.
                              Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              -   L'articolo 87,  quinto  comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  testo  degli  articoli  da  1  a  7  della legge
          14 febbraio  2003,  n.  30 (Delega al Governo in materia di
          occupazione e mercato del lavoro), e' il seguente:
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per  la revisione della
          disciplina  dei  servizi  pubblici e privati per l'impiego,
          nonche'  in  materia  di  intermediazione  e interposizione
          privata nella somministrazione di lavoro). 1. Allo scopo di
          realizzare  un  sistema  efficace  e  coerente di strumenti
          intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del
          lavoro   e   a   migliorare  le  capacita'  di  inserimento
          professionale  dei disoccupati e di quanti sono in cerca di
          una  prima occupazione, con particolare riguardo alle donne
          e  ai  giovani,  il  Governo  e'  delegato  ad adottare, su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          sentito  iI  Ministro  per le pari opportunita' ed entro il
          termine  di  un  anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi diretti a
          stabilire,  nel  rispetto  delle  competenze  affidate alle
          regioni  in  materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla
          legge   costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,  e  degli
          obiettivi  indicati  dagli orientamenti annuali dell'Unione
          europea   in   materia   di   occupabilita',   i   principi
          fondamentali  in  materia  di  disciplina  dei  servizi per
          l'impiego,  con  particolare  riferimento  al  sistema  del
          collocamento,  pubblico e privato, e di somministrazione di
          manodopera.
              2.  La  delega  e' esercitata nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)  snellimento  e semplificazione delle procedure di
          incontro tra domanda e offerta di lavoro;
                b) modernizzazione  e  razionalizzazione  del sistema
          del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente
          efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata
          su:
                  1)  rispetto  delle competenze previste dalla legge
          costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,  con  particolare
          riferimento  alle  competenze  riconosciute  alle regioni a
          statuto  speciale  e  alle province autonome di Trento e di
          Bolzano;
                  2)  sostegno  e  sviluppo dell'attivita' lavorativa
          femminile  e  giovanile,  nonche' sostegno al reinserimento
          dei lavoratori anziani;
                  3)  abrogazione di tutte le norme incompatibili con
          la  nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la
          legge  29 aprile  1949, n. 264, fermo restando il regime di
          autorizzazione  o  accreditamento per gli operatori privati
          ai  sensi di quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo,
          in  materia  di  collocamento  pubblico,  un nuovo apparato
          sanzionatorio,  con  previsione  di sanzioni amministrative
          per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
                  4)   mantenimento   da   parte  dello  Stato  delle
          competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata
          del sistema informativo lavoro;
                c) mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni
          amministrative    relative    alla    conciliazione   delle
          controversie  di lavoro individuali e plurime, nonche' alla
          risoluzione  delle  controversie  collettive  di  rilevanza
          pluriregionale;
                d) mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni
          amministrative   relative  alla  vigilanza  in  materia  di
          lavoro,  alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori
          non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per
          attivita' lavorative all'estero;
                e)   mantenimento   da  parte  delle  province  delle
          funzioni  amministrative attribuite dal decreto legislativo
          23 dicembre 1997, n. 469;
                f) incentivazione  delle  forme  di  coordinamento  e
          raccordo  tra  operatori  privati  e operatori pubblici, ai
          fini  di  un migliore funzionamento del mercato del lavoro,
          nel   rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
          province;
                g) ridefinizione  del regime del trattamento dei dati
          relativi  all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel
          rispetto  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di
          evitare  oneri  aggiuntivi  e  ingiustificati rispetto alle
          esigenze  di  monitoraggio  statistico;  prevenzione  delle
          forme  di  esclusione  sociale e vigilanza sugli operatori,
          con  previsione  del  divieto  assoluto  per  gli operatori
          privati  e  pubblici  di  qualsivoglia  indagine o comunque
          trattamento  di dati ovvero di preselezione dei lavoratori,
          anche  con  il  loro  consenso,  in  base  all'affiliazione
          sindacale   o  politica,  al  credo  religioso,  al  sesso,
          all'orientamento  sessuale,  allo  stato matrimoniale, o di
          famiglia,   o   di   gravidanza,   nonche'   ad   eventuali
          controversie con i precedenti datori di lavoro. E' altresi'
          fatto  divieto  di  raccogliere,  memorizzare  o diffondere
          informazioni  sui  lavoratori  che  non  siano strettamente
          attinenti  alle  loro  attitudini  professionali  e al loro
          inserimento lavorativo;
                h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra
          domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di
          lavoro  dei  cittadini  non  comunitari, nel rispetto della
          normativa  vigente in modo da prevenire l'adozione di forme
          di  lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine
          di    semplificare   le   procedure   di   rilascio   delle
          autorizzazioni al lavoro;
                i) eliminazione   del  vincolo  dell'oggetto  sociale
          esclusivo  per  le  imprese  di fornitura di prestazioni di
          lavoro  temporaneo  di cui all'art. 2 della legge 24 giugno
          1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'art. 10, comma 2,
          del   decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  e
          successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio
          di graduale adeguamento per le societa' gia' autorizzate;
                l)  identificazione di un unico regime autorizzatorio
          o  di  accreditamento  per  gli  intermediari pubblici, con
          particolare  riferimento  agli  enti locali, e privati, che
          abbiano   adeguati   requisiti   giuridici   e  finanziari,
          differenziato  in  funzione  del  tipo di attivita' svolta,
          comprensivo    delle   ipotesi   di   trasferimento   della
          autorizzazione   e   modulato   in  relazione  alla  natura
          giuridica  dell'intermediario,  con particolare riferimento
          alle   associazioni   non  riconosciute  ovvero  a  enti  o
          organismi  bilaterali costituiti da associazioni dei datori
          di  lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale  o  territoriale, ai
          consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
          12,  nonche'  alle  universita'  e  agli istituti di scuola
          secondaria  di secondo grado, prevedendo, altresi', che non
          vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo
          quanto    previsto    dall'art.    7    della   Convenzione
          dell'Organizzazione  internazionale del lavoro (O.I.L.) del
          19 giugno  1997,  n.  181,  ratificata  dall'Italia in data
          1° febbraio 2000;
                m) abrogazione  della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
          e  sua  sostituzione  con  una  nuova disciplina basata sui
          seguenti criteri direttivi:
                  1.   autorizzazione   della   somministrazione   di
          manodopera,  solo  da  parte  dei  soggetti identificati ai
          sensi della lettera l);
                  2.   ammissibilita'   della   somministrazione   di
          manodopera,  anche  a  tempo  indeterminato, in presenza di
          ragioni  di carattere tecnico, produttivo od organizzativo,
          individuate   dalla   legge   o  dai  contratti  collettivi
          nazionali  o  territoriali  stipulati  da  associazioni dei
          datori   e   prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative;
                  3.  chiarificazione  dei criteri di distinzione tra
          appalto  e  interposizione,  ridefinendo  contestualmente i
          casi  di  comando  e  distacco,  nonche'  di interposizione
          illecita  laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa
          o  produttiva  ovvero  si  verifichi o possa verificarsi la
          lesione  di  diritti  inderogabili  di legge o di contratto
          collettivo applicato al prestatore di lavoro;
                  4.  garanzia  del  regime  della  solidarieta'  tra
          fornitore  e  utilizzatore  in  caso di somministrazione di
          lavoro altrui;
                  5.  trattamento  assicurato ai lavoratori coinvolti
          nell'attivita'   di   somministrazione  di  manodopera  non
          inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari
          livello dell'impresa utilizzatrice;
                  6.  conferma del regime sanzionatorio civilistico e
          penalistico   previsto  per  i  casi  di  violazione  della
          disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro,
          prevedendo  altresi'  specifiche  sanzioni  penali  per  le
          ipotesi  di  esercizio  abusivo  di intermediazione privata
          nonche'  un  regime sanzionatorio piu' incisivo nel caso di
          sfruttamento del lavoro minorile;
                  7.  utilizzazione  del meccanismo certificatorio di
          cui  all'articolo 5  ai fini della distinzione concreta tra
          interposizione  illecita  e  appalto genuino, sulla base di
          indici   e   codici  di  comportamento  elaborati  in  sede
          amministrativa  che  tengano  conto della rigorosa verifica
          della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e dell'assunzione
          effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
                n) attribuzione  della facolta' ai gruppi di impresa,
          individuati  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice civile
          nonche'  ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.
          74,  di  delegare  lo  svolgimento degli adempimenti di cui
          all'articolo 1  della  legge  11 gennaio  1979, n. 12, alla
          societa'  capogruppo  per  tutte  le societa' controllate e
          collegate, ferma restando la titolarita' delle obbligazioni
          contrattuali  e  legislative  in capo alle singole societa'
          datrici di lavoro;
                o) abrogazione  espressa di tutte le normative, anche
          se non espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che
          sono  direttamente  o  indirettamente  incompatibili  con i
          decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;
                p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
          n.  18,  che ha modificato l'art. 2112 del codice civile in
          tema  di  trasferimento  d'azienda, al fine di armonizzarlo
          con  la  disciplina contenuta nella presente delega, basata
          sui seguenti criteri direttivi:
                  1.  completo  adeguamento  della disciplina vigente
          alla  normativa comunitaria, anche alla luce del necessario
          coordinamento  con  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39, che
          dispone  il recepimento della direttiva 2001/23/CE 12 marzo
          2001,  del  Consiglio,  concernente il ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri relative al mantenimento
          dei  diritti  dei  lavoratori  in  caso di trasferimenti di
          imprese,  di  stabilimenti  o  di  parti  di  imprese  o di
          stabilimenti;
                  2.    previsione   del   requisito   dell'autonomia
          funzionale   del  ramo  di  azienda  nel  momento  del  suo
          trasferimento;
                  3.   previsione   di   un   regime  particolare  di
          solidarieta'  tra  appaltante  e appaltatore, nei limiti di
          cui  all'art. 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui
          il  contratto  di  appalto  sia connesso ad una cessione di
          ramo di azienda;
                q) redazione,  entro  ventiquattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, di uno o piu' testi
          unici  delle  normative  e delle disposizioni in materia di
          mercato  del  lavoro  e  incontro  tra domanda e offerta di
          lavoro.
              Art.  2  (Delega  al Governo in materia di riordino dei
          contratti  a  contenuto  formativo e di tirocinio). - 1. Il
          Governo  e'  delegato ad adottare, su proposta del Ministro
          del  lavoro  e delle politiche sociali, sentito il Ministro
          per  le  pari opportunita', di concerto con il Ministro per
          la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e della ricerca e con il Ministro per gli
          affari  regionali,  entro il termine di sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
          decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
          competenze  affidate  alle  regioni  in materia di tutela e
          sicurezza  del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
          2001,  n.  3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
          annuali  dell'Unione  europea in materia di occupazione, la
          revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
          contenuto  formativo,  nel rispetto dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a)   conformita'   agli  orientamenti  comunitari  in
          materia di aiuti di Stato alla occupazione;
                b) attuazione  degli obiettivi e rispetto dei criteri
          di cui all'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n.
          196,  al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro
          con  contenuti  formativi, cosi' da valorizzare l'attivita'
          formativa  svolta  in  azienda, confermando l'apprendistato
          come  strumento  formativo  anche  nella prospettiva di una
          formazione  superiore  in  alternanza  tale da garantire il
          raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione,
          nonche'   il   passaggio   da   un   sistema  all'altro  e,
          riconoscendo  nel  contempo  agli  enti  bilaterali  e alle
          strutture  pubbliche designate competenze autorizzatorie in
          materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro
          al  fine  di  realizzare  l'inserimento  e il reinserimento
          mirato del lavoratore in azienda;
                c) individuazione  di  misure idonee a favorire forme
          di  apprendistato  e  di  tirocinio  di impresa al fine del
          subentro nella attivita' di impresa;
                d) revisione  delle  misure di inserimento al lavoro,
          non  costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
          diretta  del  mondo  del  lavoro  con  valorizzazione dello
          strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
          cui  all'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  il sistema formativo e le imprese, secondo
          modalita'  coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e
          18  della  legge  24 giugno  1997,  n.  196, prevedendo una
          durata  variabile  fra  uno  e  dodici  mesi  ovvero fino a
          ventiquattro  mesi per i soggetti disabili, in relazione al
          livello di istruzione, alle caratteristiche della attivita'
          lavorativa  e  al  territorio  di appartenenza nonche', con
          riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura
          della    menomazione    e    all'incidenza   della   stessa
          sull'allungamento  dei  tempi di apprendimento in relazione
          alle   specifiche  mansioni  in  cui  vengono  inseriti,  e
          prevedendo  altresi'  la  eventuale  corresponsione  di  un
          sussidio  in un quadro di razionalizzazione delle misure di
          inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
                e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei
          principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
          e   d),   nel  senso  di  valorizzare  l'inserimento  o  il
          reinserimento  al  lavoro  delle  donne, particolarmente di
          quelle  uscite  dal mercato del lavoro per l'adempimento di
          compiti  familiari  e che desiderino rientrarvi, al fine di
          superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
                f)  semplificazione  e snellimento delle procedure di
          riconoscimento  e  di attribuzione degli incentivi connessi
          ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso
          di  occupazione  femminile  e  prevedendo  anche criteri di
          automaticita';
                g) rafforzamento  dei meccanismi e degli strumenti di
          monitoraggio  e  di  valutazione  dei risultati conseguiti,
          anche  in  relazione all'impatto sui livelli di occupazione
          femminile  e  sul  tasso  di  occupazione  in generale, per
          effetto  della  ridefinizione  degli  interventi  di cui al
          presente articolo da parte delle amministrazioni competenti
          e  tenuto  conto  dei  criteri  che saranno determinati dai
          provvedimenti  attuativi, in materia di mercato del lavoro,
          della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
                h) sperimentazione  di  orientamenti,  linee-guida  e
          codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti
          dell'attivita'  formativa,  concordati  da associazioni dei
          datori   e   prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative  sul  piano nazionale e territoriale, anche
          all'interno  di  enti  bilaterali,  ovvero,  in  difetto di
          accordo,  determinati  con atti delle regioni, d'intesa con
          il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
                i) rinvio   ai   contratti  collettivi  stipulati  da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative, a livello nazionale,
          territoriale  e  aziendale,  per  la  determinazione, anche
          all'interno  degli  enti  bilaterali,  delle  modalita'  di
          attuazione del l'attivita' formativa in azienda.
              Art.  3  (Delega al Governo in materia di riforma della
          disciplina del lavoro a tempo parziale). - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
          delle  politiche  sociali,  sentito il Ministro per le pari
          opportunita',  entro  il  termine  di un anno dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi,  con  esclusione  dei  rapporti di lavoro alle
          dipendenze  di amministrazioni pubbliche, recanti norme per
          promuovere  il  ricorso  a  prestazioni  di  lavoro a tempo
          parziale,  quale  tipologia  contrattuale idonea a favorire
          l'incremento  del  tasso  di occupazione e, in particolare,
          del  tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei
          lavoratori  con  eta'  superiore ai 55 anni, al mercato del
          lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) agevolazione  del  ricorso a prestazioni di lavoro
          supplementare  nelle  ipotesi  di  lavoro  a tempo parziale
          cosiddetto  orizzontale,  nei  casi  e secondo le modalita'
          previsti  da contratti collettivi stipulati da associazioni
          dei  datori  e  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative  su  scala  nazionale o territoriale, anche
          sulla  base  del  consenso  del  lavoratore  interessato in
          carenza dei predetti contratti collettivi;
                b) agevolazione  del  ricorso  a  forme flessibili ed
          elastiche  di  lavoro  a  tempo  parziale  nelle ipotesi di
          lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche
          sulla  base  del  consenso  del  lavoratore  interessato in
          carenza  dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e
          comunque  a  fronte  di  una  maggiorazione  retributiva da
          riconoscere al lavoratore;
                c) estensione  delle  forme  flessibili  ed elastiche
          anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;
                d) previsione    di    norme,    anche    di   natura
          previdenziale,  che  agevolino  l'utilizzo  di  contratti a
          tempo  parziale  da parte dei lavoratori anziani al fine di
          contribuire  alla crescita dell'occupazione giovanile anche
          attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
                e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in
          contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a
          tempo  parziale,  fermo restando il rispetto dei principi e
          delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE 15 dicembre
          1997 del Consiglio;
                f) affermazione   della   computabilita'   pro   rata
          temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a
          tempo  parziale,  in relazione all'applicazione di tutte le
          norme  legislative  e  clausole  contrattuali  a loro volta
          collegate  alla dimensione aziendale intesa come numero dei
          dipendenti occupati in ogni unita' produttiva;
                g) integrale   estensione  al  settore  agricolo  del
          lavoro a tempo parziale.
              Art.  4  (Delega  al  Governo  in materia di disciplina
          delle   tipologie   di   lavoro   a  chiamata,  temporaneo,
          coordinato  e  continuativo,  occasionale,  accessorio  e a
          prestazioni  ripartite).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle
          politiche  sociali,  entro il termine di un anno dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
          decreti   legislativi   recanti   disposizioni  volte  alla
          disciplina  o  alla  razionalizzazione  delle  tipologie di
          lavoro  a  chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo,
          occasionale,  accessorio  e  a  prestazioni  ripartite, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riconoscimento    di    una   congrua   indennita'
          cosiddetta  di  disponibilita'  a favore del lavoratore che
          garantisca  nei  confronti  del datore di lavoro la propria
          disponibilita' allo svolgimento di prestazioni di carattere
          discontinuo  o  intermittente,  cosi'  come individuate dai
          contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          su    scala    nazionale   o   territoriale   o,   in   via
          provvisoriamente  sostitutiva, per decreto del Ministro del
          lavoro   e   delle  politiche  sociali,  ed  in  ogni  caso
          prevedendosi  la  possibilita'  di sperimentazione di detta
          tipologia   contrattuale  anche  per  prestazioni  rese  da
          soggetti  in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di
          eta'  ovvero  da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che
          siano  stati  espulsi  dal  ciclo produttivo in funzione di
          processi  di  riduzione  o trasformazione di attivita' o di
          lavoro   e   iscritti   alle   liste   di  mobilita'  e  di
          collocamento;   eventuale   non   obbligatorieta'   per  il
          prestatore  di  rispondere  alla  chiamata  del  datore  di
          lavoro,  non  avendo  quindi titolo a percepire la predetta
          indennita'  ma  con  diritto  di godere di una retribuzione
          proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
                b) con   riferimento   alle   prestazioni  di  lavoro
          temporaneo,  completa  estensione  al  settore agricolo del
          lavoro   temporaneo   tramite   agenzia,   con  conseguente
          applicabilita' degli oneri contributivi di questo settore;
                c) con  riferimento  alle collaborazioni coordinate e
          continuative:
                  1)   previsione  della  stipulazione  dei  relativi
          contratti  mediante  un  atto  scritto  da cui risultino la
          durata,  determinata o determinabile, della collaborazione,
          la  riconducibilita'  di  questa  a  uno  o piu' progetti o
          programmi  di  lavoro  o  fasi  di  esso,  resi  con lavoro
          prevalentemente  proprio e senza vincolo di subordinazione,
          nonche'  l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere
          proporzionato alla qualita' e quantita' del lavoro;
                  2)  differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro
          meramente  occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
          durata  complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
          dell'anno  solare  con  lo stesso committente, salvo che il
          compenso  complessivo  per lo svolgimento della prestazione
          sia superiore a 5.000 euro;
                  3)  riconduzione  della  fattispecie  a  uno o piu'
          progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
                  4)  previsione  di  tutele  fondamentali a presidio
          della  dignita'  e  della  sicurezza dei collaboratori, con
          particolare    riferimento   a   maternita',   malattia   e
          infortunio,  nonche'  alla  sicurezza nei luoghi di lavoro,
          anche nel quadro di intese collettive;
                  5)  previsione di un adeguato sistema sanzionatorio
          nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;
                  6)  ricorso,  ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati
          meccanismi  di  certificazione  della  volonta' delle parti
          contraenti;
                d)    ammissibilita'   di   prestazioni   di   lavoro
          occasionale  e  accessorio,  in  generale e con particolare
          riferimento  a  opportunita'  di assistenza sociale, rese a
          favore  di  famiglie  e  di  enti  senza  fini di lucro, da
          disoccupati  di  lungo periodo, altri soggetti a rischio di
          esclusione  sociale  o  comunque  non  ancora  entrati  nel
          mercato   del   lavoro,  ovvero  in  procinto  di  uscirne,
          regolarizzabili    attraverso    la    tecnica   di   buoni
          corrispondenti   a   un   certo   ammontare   di  attivita'
          lavorativa,   ricorrendo,   ai  sensi  dell'articolo 5,  ad
          adeguati meccanismi di certificazione;
                e) ammissibilita'  di prestazioni ripartite fra due o
          piu'  lavoratori,  obbligati  in solido nei confronti di un
          datore  di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione
          lavorativa;
                f) configurazione   specifica  come  prestazioni  che
          esulano  dal  mercato  del lavoro e dagli obblighi connessi
          delle  prestazioni  svolte in modo occasionale o ricorrente
          di   breve   periodo,  a  titolo  di  aiuto,  mutuo  aiuto,
          obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve
          le  spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con
          particolare riguardo alle attivita' agricole.
              Art.  5 (Delega al Governo in materia di certificazione
          dei  rapporti  di  lavoro).  -  1.  Al  fine  di ridurre il
          contenzioso  in  materia  di qualificazione dei rapporti di
          lavoro,   con   esclusione  dei  rapporti  di  lavoro  alle
          dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche,  il  Governo e'
          delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e
          delle  politiche sociali, entro il termine di un anno dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi  recanti  disposizioni  in  materia di
          certificazione  del  relativo  contratto  stipulato  tra le
          parti,   nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) carattere    volontario   e   sperimentale   della
          procedura di certificazione;
                b) individuazione     dell'organo    preposto    alla
          certificazione  del  rapporto  di lavoro in enti bilaterali
          costituiti  a  iniziativa  di associazioni dei datori e dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
          ovvero  presso  strutture  pubbliche  aventi  competenze in
          materia, o anche universita';
                c) definizione   delle  modalita'  di  organizzazione
          delle  sedi  di  certificazione  e di tenuta della relativa
          documentazione;
                d) indicazione  del  contenuto  e  della procedura di
          certificazione;
                e) attribuzione  di  piena  forza legale al contratto
          certificato  ai  sensi  della procedura di cui alla lettera
          d),   con  esclusione  della  possibilita'  di  ricorso  in
          giudizio  se  non  in  caso  di  erronea qualificazione del
          programma  negoziale  da  parte  dell'organo  preposto alla
          certificazione  e di difformita' tra il programma negoziale
          effettivamente   realizzato  dalle  parti  e  il  programma
          negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;
                f) previsione  di espletare il tentativo obbligatorio
          di  conciliazione  previsto dall'articolo 410 del codice di
          procedura   civile   innanzi   all'organo   preposto   alla
          certificazione   quando   si  intenda  impugnare  l'erronea
          qualificazione   dello  stesso  o  la  difformita'  tra  il
          programma   negoziale   certificato  e  la  sua  successiva
          attuazione,  prevedendo  che  gli effetti dell'accertamento
          svolto  dall'organo preposto alla certificazione permangano
          fino   al   momento   in   cui   venga   provata  l'erronea
          qualificazione del programma negoziale o la difformita' tra
          il  programma  negoziale  concordato dalle parti in sede di
          certificazione  e  il programma attuato. In caso di ricorso
          in    giudizio,    introduzione    dell'obbligo   in   capo
          all'autorita'  giudiziaria competente di accertare anche le
          dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti
          all'organo  preposto  alla  certificazione del contratto di
          lavoro;
                g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza
          a  certificare  non solo la qualificazione del contratto di
          lavoro  e il programma negoziale concordato dalle parti, ma
          anche  le  rinunzie  e transazioni di cui all'articolo 2113
          del  codice  civile  a conferma della volonta' abdicativa o
          transattiva delle parti stesse;
                h) estensione   della   procedura  di  certificazione
          all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la
          tipologia  dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi
          dell'articolo 6  della  legge  3 aprile  2001,  n.  142,  e
          successive modificazioni;
                i) verifica  dell'attuazione delle disposizioni, dopo
          ventiquattro  mesi dalla data della loro entrata in vigore,
          da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei
          datori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
          piano nazionale.
              Art.   6  (Esclusione).  -  1.  Le  disposizioni  degli
          articoli da  1  a  5  non  si  applicano al personale delle
          pubbliche   amministrazioni  ove  non  siano  espressamente
          richiamate.
              Art.  7  (Disposizioni  concernenti  l'esercizio  delle
          deleghe di cui agli articoli da 1 a 5). - 1. Gli schemi dei
          decreti   legislativi  di  cui  agli  articoli da  1  a  5,
          deliberati  dal  Consiglio  dei ministri e corredati da una
          apposita   relazione   cui  e'  allegato  il  parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
          sindacali  comparativamente piu' rappresentative dei datori
          e  prestatori  di  lavoro,  sono  trasmessi alle Camere per
          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari  permanenti entro la scadenza del
          termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
              2.  In  caso  di  mancato  rispetto  del termine per la
          trasmissione,   il   Governo  decade  dall'esercizio  della
          delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il
          parere  entro  trenta  giorni  dalla  data di trasmissione.
          Qualora  il  termine  per  l'espressione del parere decorra
          inutilmente,  i decreti legislativi possono essere comunque
          adottati.
              3.  Qualora  il  termine  previsto  per il parere delle
          Commissioni   parlamentari  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono  la  scadenza  del  termine per l'esercizio della
          delega  o  successivamente,  quest'ultimo  e'  prorogato di
          sessanta giorni.
              4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il
          Governo puo' adottare eventuali disposizioni modificative e
          correttive  con  le  medesime  modalita' e nel rispetto dei
          medesimi criteri e principi direttivi.
              5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da
          1  a  5  non  devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
          bilancio dello Stato".
              Il   testo   dell'articolo 8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il titolo della citata legge n. 30 del 2003, si
          veda nota al titolo.
              -  Il  testo  della  legge 20 maggio1970, n. 300 (Norme
          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi  di  lavoro e norme sul collocamento), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
              - Il testo della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita'
          di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 dicembre 1977, n.
          343.
              -  Il  testo della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
          1991, n. 88.
              -  Il  titolo  della  Parte  Seconda (Ordinamento della
          Repubblica),  Titolo V, della Costituzione, e' il seguente:
          "Le Regioni, le Province, i Comuni".