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LEGGE 11 agosto 2003, n. 232

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/8/2003
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Testo in vigore dal:  27-8-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana deve concludere i propri lavori, è prorogato fino alla fine della XIV legislatura.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90 (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana), è il seguente:
«Art. 1 (Istituzione e compiti). - 1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicità delle informazioni contenute nel cosiddetto dossier Mitrokhin sull'attività spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o amministrativa.
2. Compito principale della Commissione è di accertare:
a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del dossier Mitrokhin;
b) se le informazioni sulle persone citate nel dossier Mitrokhin erano già note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere;
c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti;
d) le attività svolte dagli organi di intelligence italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del dossier. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per altri casi precedenti;
e) quando e con quali modalità il Governo fu informato del dossier e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento;
f) se furono prese dagli organi di intelligence decisioni senza consultare il Governo;
g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni;
h) le attività di finanziamento dirette ed indirette del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia;
i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo;
l) le attività svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma;
m) se vi furono complicità, protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attività del KGB in Italia;
n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmissione connessi alle attività del KGB relative all'Italia;
o) se gli organi di intelligence stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del dossier,
p) se il dossier reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche;
q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.