DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 226

Trasformazione della Commissione nazionale per la parita' in Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/08/2007)
Testo in vigore dal: 6-9-2003
al: 14-6-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale
il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata  in vigore della legge stessa, uno o piu' decreti legislativi
per  il  riordino  delle  disposizioni  in  tema  di  parita'  e pari
opportunita' fra uomo e donna;
  Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le pari opportunita';
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
             Trasformazione della Commissione nazionale
       per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna

  1.  La  Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23
agosto  1988,  n.  400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n.
164,  e'  trasformata  in organo consultivo e di proposta, denominato
Commissione  per  le  pari  opportunita' fra uomo e donna, di seguito
denominato:   "Commissione",  presso  il  Dipartimento  per  le  pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunita', di
seguito   denominato:  "Ministro",  che  lo  presiede,  consulenza  e
supporto   tecnico-scientifico  nell'elaborazione  e  nell'attuazione
delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna; in particolare
la Commissione:
a) formula  proposte  al  Ministro per l'elaborazione delle modifiche
   normative    necessarie    a    rimuovere   qualsiasi   forma   di
   discriminazione,  sia  diretta  che indiretta, nei confronti delle
   donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari
   opportunita'  fra  uomo  e  donna,  fornendo elementi informativi,
   documentali,   tecnici   e   statistici,   utili   ai  fini  della
   predisposizione degli atti normativi;
b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di
   verificare   lo  stato  di  attuazione  delle  politiche  di  pari
   opportunita'  nei  vari  settori  della vita politica, economica e
   sociale e di segnalare le iniziative opportune;
c) redige  un  rapporto  annuale  per  il  Ministro  sullo  stato  di
   attuazione delle politiche di pari opportunita';
d) fornisce   consulenza   tecnica   e  scientifica  in  relazione  a
   specifiche   problematiche   su   richiesta  del  Ministro  o  del
   Dipartimento per le pari opportunita';
e) svolge  attivita'  di  studio  e  di  ricerca  in  materia di pari
   opportunita' fra uomo e donna.
  3.  Le competenze della Commissione non riguardano la materia della
parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76 della Costituzione disciplina l'esercizio
          della funzione legislativa, da parte del Governo.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              Si  riporta  il testo dell'art. 13 della legge 6 luglio
          2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
          Governo  e  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
          nonche' di enti pubblici):
              "Art.  13 (Delega per il riordino delle disposizioni in
          tema  di  parita'  e  pari opportunita). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare,  entro  diciotto mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi  per  il riordino delle disposizioni in tema di
          parita' e pari opportunita' tra uomo e donna.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, senza
          determinare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio
          dello  Stato,  si  attengono ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) razionalizzare    gli    organismi   titolari   di
          competenze  generali  in  materia  di  parita'  e  di  pari
          opportunita'  tra  uomo  e  donna  che  operano  a  livello
          nazionale   e   le   relative   funzioni   anche   mediante
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                b) ricondurre   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  la  funzione  di  coordinamento  delle  attivita'
          svolte  da  tutti  gli  organismi  titolari  di  competenze
          generali in materia di parita' e pari opportunita' tra uomo
          e donna che operano a livello nazionale.".
              -  La  legge  22 giugno  1990,  n. 164, recante: "Norme
          sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al
          comma  2  dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400",
          abrogata   dal   presente  decreto  legislativo,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1990, n. 148.
          Nota all'art. 1:
              -Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. (Omissis).
              2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art.
          19,  e' istituita una apposita commissione. La composizione
          e  i  compiti  di  detta  commissione  sono  stabiliti  per
          legge.".