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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2003, n. 194

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

note: Entrata in vigore del deceto: 12-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-8-2003 al: 17-12-2008
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Il MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose;
Vista la legge 21 dicembre 1997, n. 526, legge comunitaria per il 1999, ed in particolare l'elenco dei provvedimenti comunitari da attuare in via amministrativa;
Visto il decreto 20 novembre 1997, n. 476, recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare, l'articolo 56, comma 1, lettera c);
Visto l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate;
Vista la sentenza di condanna della Corte di giustizia del 30 maggio 2002 per mancato recepimento della direttiva 98/101/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1247/02 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;
Ritenuto di adeguare il testo dello schema di decreto alle osservazioni espresse nel predetto parere ad eccezione di quanto rilevato in ordine all'articolo 4, comma 3, considerato che l'accordo di programma costituisce lo strumento ordinario per regolare in forme consensuali l'esercizio associato di attività pubbliche e private, connesse all'espletamento del servizio di gestione rifiuti, già previsto dalla normativa vigente che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà abrogata (decreto 20 novembre 1997, n. 476 - Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1998), peraltro, altre forme negoziali alternative non risulterebbero altrettanto incisive per l'attuazione della funzione pianificatrice tipica dell'accordo di programma;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 19888 del 2 aprile 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili);
b) pila o accumulatore usato: una pila o un accumulatore non riutilizzabile o destinato ad essere recuperato o smaltito;
c) raccolta: operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati;
d) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;
e) recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, purché applicabili alle pile e agli accumulatori;
f) raccolta selettiva: la raccolta differenziata di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la raccolta finalizzata di pile esauste effettuata su superfici private.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La direttiva 22 dicembre 1998, n. 101/CEE, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 5 gennaio 1999, n. L 1.
- La direttiva 18 marzo 1991, n. 91/157 del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europea 26 marzo 1991, n. L 78.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 476, abrogato dal presente regolamento, recava: "Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/86/CEE in materia di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, ed in particolare, l'art. 56, comma 1, lettera c), è il seguente:
"Art. 56 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) - b) (Omissis).
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies".
L'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213), convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 1988, n. 475, recante: "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali". (Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1988, n. 264), è il seguente:
"Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste). - 1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento.
3. Al consorzio partecipano tutte le imprese che smaltiscono tramite il riciclaggio i prodotti di cui al comma 1. Le quote di partecipazione sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di piombo secondario di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessiva di tutti i consorziati, installata nell'anno precedente.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa.
Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato art. 11, comma 3.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1995, n. 92.
Note all'art. 1:
- L'allegato B del citato decreto legislative 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente;
"Allegato B (Previsto dall'art. 5, comma 6) Operazioni di smaltimento.
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 - Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica);
D2 - Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
D3 - Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o foglie geologiche naturali);
D4 - Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
D5 - Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente);
D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
D8 - Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essicazione, calcinazione, ecc.);
D10 - Incenerimento a terra;
D11 - Incenerimento in mare;
D12 - Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.);
D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti).
- L'allegato C del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente;
"Allegato C (Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)) Operazioni di recupero.
N.B.: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica.
Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;
R2 - Rigenerazione/recupero di solventi;
R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
R4 - Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici;
R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi;
R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti;
R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;
R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;
R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- L'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è il seguente:
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) - e) (Omissis);
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;".