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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 2 luglio 2003, n. 183

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  22-7-2003

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, recante ulteriori interventi in materia di rottamazione degli autoveicoli;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede incentivazioni per gli acquisti di autoveicoli a trazione elettrica e incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché incentivazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sulle incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);
Visto l'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Legge Finanziaria per il 2001» che autorizza nuovi stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
Visto il decreto del 5 aprile 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante la definizione delle tipologie oggetto degli incentivi, nonché la ripartizione del predetto stanziamento fra le incentivazioni per il settore elettrico e quelle per il settore metano/GPL;
Visto l'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», che autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;
Visto che occorre ripartire il predetto stanziamento fra le incentivazioni per il settore GPL e gas metano e le incentivazioni per il settore elettrico;
Rilevata la necessità di modificare l'entità del contributo previsto nell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, al fine di incrementare maggiormente l'impiego di autoveicoli a basso impatto ambientale, quali quelli alimentati a metano ed a GPL, avuto anche riguardo all'attuale situazione di grave congiuntura negativa del mercato;
Rilevata altresì la necessità di definire, nell'ambito di appositi accordi di programma con le associazioni di categoria, modalità operative di controllo che, anche in relazione all'incremento dell'entità del contributo, garantiscano una verifica adeguata dell'andamento delle operazioni incentivabili e dell'effettivo utilizzo del contributo da parte del consumatore finale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ripartizione stanziamento
1. Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 è ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonché motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256 «Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di pretrolio liquefatto (GPL)», come modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Entita). - Il contributo è stabilito nella misura di euro 1.500,00 in favore delle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza):
«Art. 28 (Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione). - 1. Per le finalità previste dall'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate dal decreto ministeriale 5 aprile 2001, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.».