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DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151

Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 (in SO n.133, relativo alla G.U. 12/08/2003, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
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Testo in vigore dal:  30-6-2003 al: 12-8-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di sicurezza già nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione
delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;";
b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "solo per le strade esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "solo per specifiche situazioni";
b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il rispetto".
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.".