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DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 138

Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/2004)
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vigente al 04/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-6-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Viste  le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del
Governo, emanate il 13 marzo 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
  Acquisito   il   parere   della  Commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino
dell'Istituto  nazionale  di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le
finalita',  le  attivita',  gli  organi,  i  principi ed i criteri di
organizzazione  e  di  funzionamento,  al  fine  di  promuovere  e di
collegare  realta'  operative  di eccellenza, di evitare duplicazioni
per  i  medesimi  obiettivi,  di  assicurare  il  massimo  livello di
flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu' agevole
stipula  di  intese, accordi di programma e consorzi, determinando le
condizioni organizzative per:
    a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie
di risultato e di scopo;
    b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attivita' di
ricerca ed amministrative;
    c) promuovere   le  attivita'  e  le  collaborazioni  di  ricerca
internazionali;
    d) promuovere la valorizzazione dell'attivita' di ricerca;
    e) potenziare   l'integrazione   con   le   reti   della  ricerca
universitaria ed imprenditoriale;
    f) delineare  un  equilibrato  rapporto tra funzioni di indirizzo
programmatico  e  di  valutazione  e  funzioni di pianificazione e di
conduzione operativa delle attivita' di ricerca;
    g) valutare i risultati della ricerca.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art.   87  della  Costituzione  stabilisce  che  il
          Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo  dello  Stato e
          rappresenta  l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
          Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.  Presiede  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura.  Puo'  concedere
          grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione».
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59  e  successive  modificazioni  e integrazioni
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa:
              «Art.    5. - 1.    E'    istituita   una   commissione
          parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
          nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
          Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
          gruppi parlamentari.
              2.  La  commissione  elegge  tra i propri componenti un
          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
          commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
          competenti commissioni parlamentari.
              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
          commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
              4. La commissione:
                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
          ogni sei mesi alle Camere».
              - La legge 6 luglio 2002, n. 137, concerne: «Delega per
          la   riforma   dell'organizzazione   del  Governo  e  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche' di enti
          pubblici».
              - Il   decreto  legislativo  23 luglio  1999,  n.  296,
          concerne:    «Istituzione    dell'Istituto   nazionale   di
          astrofisica  -  INAF,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo 1997, n. 59».
              - Il   decreto   legislativo  5 giugno  1998,  n.  204,
          concerne:    «Disposizioni   per   il   coordinamento,   la
          programmazione  e  la  valutazione della politica nazionale
          relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
          dell'art.  11,  comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo
          1997, n. 59».
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».