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LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

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Testo in vigore dal: 27-6-2003
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini». 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 maggio 2003 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                  Prestigiacomo, Ministro per le pari 
                              opportunita' 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Avvertenza:     Il testo della nota qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta il testo dell'art. 51 della Costituzione,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  51. - Tutti  i  cittadini  dell'uno o dell'altro
          sesso  possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
          elettive  in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
          stabiliti  dalla  legge. A tale fine la Repubblica promuove
          con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e
          uomini.
              La  legge  puo',  per l'ammissione ai pubblici uffici e
          alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani
          non appartenenti alla Repubblica.
              Chi  e'  chiamato  a  funzioni  pubbliche  elettive  ha
          diritto   di   disporre   del   tempo  necessario  al  loro
          adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.».