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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2003, n. 106

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  29-5-2003

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e in particolare l'articolo 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero per le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 28 marzo 2000 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 155: «Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 15 ottobre 2002 e in data 18 febbraio 2003 in sede di contrattazione decentrata con i quali sono stati stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4566 in data 13 marzo 2003 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La somma di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, è ripartita dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa individuazione, in sede di contrattazione decentrata, delle percentuali definitive, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità delle singole figure professionali e del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è individuato, in base all'articolo 13, comma 4, punto 1) della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La somma di cui al comma 1 è calcolata sommando le aliquote di cui ai seguenti punti
a) e b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera, determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti di importo fino a euro 150.000;
2) 0,70% per progetti di importo compreso tra euro 150.000 e euro 750.000;
3) 0,65% per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 5.000.000;
4) 0,60% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.000 e euro 25.000.000;
5) 0,50% per progetti di importo superiore a euro 25.000.000;
b) aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:
1) 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni;
2) 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria, restauri e risanamento conservativo;
3) 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria.
3. Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, le aliquote percentuali di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno riferite all'importo del sottoprogetto o dello stralcio funzionale, fermo restando che gli incentivi saranno erogati in relazione alle parti del progetto effettivamente realizzate .
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144:
«1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.».

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» reca la nuova denominazione del «Ministero delle politiche agricole e forestali.
- L'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155: «Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» è il seguente:
«3. La individuazione dell'unità dirigenziale di livello generale del Corpo Forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabiliti per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni e i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilità degli uffici di livello dirigenziale già operanti per il Corpo Forestale dello Stato».
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al titolo.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127: (Snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione, di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è riportato nella nota al titolo.
- L'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) sostituisce i commi 1, 1-bis e 2 all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.