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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 93

Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  14-5-2003 al: 31-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è aggiunta la seguente lettera:
"aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sonoparimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è aggiunta la seguente lettera:
"bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001." L'allegato A così recita:
"Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3) 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis - farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis - farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano. 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985. 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).".
- La direttiva 2001/17/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 110 del 20 aprile 2001.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 reca: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca: "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita".
- La direttiva 92/96/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 360 del 9 dicembre 1992.
- La direttiva 79/267/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 63 del 13 marzo 1979.
- La direttiva 90/619/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 330 del 29 novembre 1990.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita".
- La direttiva 92/49/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 228 dell'11 agosto 1992.
- La direttiva 73/239/CEE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. L 5 del 7 gennaio 1978.
- La direttiva 88/357/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 172 del 4 luglio 1988.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, reca: "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.".
Gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 così recitano:
"Art. 11 - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) omissis;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, così come modificato dal decreto qui pubblicato così recita:
"Art. 1. (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;
e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;
f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;
g) attività in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;
h) attività in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;
i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;
l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;
m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
o) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;
p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su questa una influenza notevole, ancorché non dominante;
q) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;
r) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;
s) unità di conto europea (Ecu): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;
t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;
v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;
z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE;
aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".
- L'allegato I, tabella A, del citato decreto, così recita:
"Allegato I TABELLA
A) Classificazione per ramo
I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.
III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.
IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.
V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto.
VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
B) Assicurazioni complementari
L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.".
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82, comma 5;
e) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, semprechè entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio;
i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato il rischio quando esso è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
m) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;
n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante;
o) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;
p) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;
q) unità di conto europea (Ecu): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Unione europea;
r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
s) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata del presente decreto:
a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c);
b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di Ecu;
l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di Ecu;
il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;
v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo "responsabilità civile autoveicoli";
z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;
bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto ad un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".