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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 3 febbraio 2003, n. 35

Regolamento recante modificazioni al decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, concernente modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  26-3-2003

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329, con il quale è stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 18 dicembre 1997, n. 523, recante modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con il citato decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Ritenuto di dover adeguare il citato decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, alle prescrizioni della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/132479/4579/DL del 21 ottobre 2002);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".
2. Il comma 9 dell'articolo 4 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, è sostituito dal seguente: "9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2003

Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto interministeriale 18

dicembre 1997, n. 523, è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle

comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze". 2. Il comma 9 dell'articolo 4 del decreto interministeriale 18

dicembre 1997, n. 523, è sostituito dal seguente: "9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle

comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2003 Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003

Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive,

registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 137

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- L'art. 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1974, n. 71, recante: "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", è il seguente:
"11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane nei limiti degli organici rideterminati.".

Note all'art. 1:
- L'art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, recante: "Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329", come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 3 (Consiglio di indirizzo e vigilanza). - 1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni sulla base della designazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da quattordici membri di cui:
a) sette membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) il presidente dell'Istituto;
c) sei membri designati rispettivamente:
1) due dal Ministro delle comunicazioni;
2) uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
3) uno dal Ministro del tesoro;
4) uno dal Ministro per la funzione pubblica;
5) uno dall'ente Poste Italiane.
3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'Istituto;
b) elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente;
c) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
d) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
e) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Istituto;
f) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni della deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro delle comunicazioni provvede all'approvazione definitiva.
4. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.".
- L'art. 4 del decreto interministeriale 18 dicembre 1997, n. 523, recante: "Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329" come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 4 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede:
a) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;
b) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) un membro designato dal Ministro del tesoro;
d) due membri designati dall'ente Poste Italiane.
3. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto.
4. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo;
b) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei predetti piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
d) delibera l'ordinamento dei servizi ed il regolamento organico del personale nonché le variazioni delle dotazioni organiche;
e) delibera il piano annuale o pluriennale di assunzioni del personale;
f) propone la nomina del direttore generale;
g) su proposta del direttore generale predispone l'ordinamento dei servizi e la relativa disciplina amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che deve tener conto delle peculiarità delle attività svolte e della disciplina delle diverse finalità istituzionali che l'Istituto persegue, nonché dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) attribuisce ad un dirigente, eventualmente conferendogli le funzioni vicarie, il compito di sostituire il direttore generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.
5. Il funzionamento del consiglio di amministrazione è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
7. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. L'indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.".