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LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

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vigente al 13/09/2024
Testo in vigore dal: 13-3-2003
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
(Delega  al  Governo  per  la  revisione della disciplina dei servizi
pubblici   e   privati   per   l'impiego,   nonche'   in  materia  di
intermediazione  e  interposizione  privata nella somministrazione di
                               lavoro)

1.  Allo  scopo  di  realizzare  un  sistema  efficace  e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del
lavoro  e  a migliorare le capacita' di inserimento professionale dei
disoccupati  e  di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare  riguardo alle donne e ai giovani, il Governo e' delegato
ad  adottare,  su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  sentito  il  Ministro  per le pari opportunita' ed entro il
termine  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  a stabilire, nel
rispetto  delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela
e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,  e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea  in  materia  di  occupabilita',  i  principi fondamentali in
materia  di  disciplina  dei  servizi  per l'impiego, con particolare
riferimento  al  sistema  del  collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2.  La  delega  e'  esercitata  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  snellimento  e  semplificazione  delle  procedure di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b)  modernizzazione  e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico,  al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1)  rispetto  delle competenze previste dalla legge costituzionale 18
ottobre  2001,  n.  3,  con  particolare  riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano;
2)   sostegno   e  sviluppo  dell'attivita'  lavorativa  femminile  e
giovanile, nonche' sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3)   abrogazione  di  tutte  le  norme  incompatibili  con  la  nuova
regolamentazione  del  collocamento,  ivi  inclusa la legge 29 aprile
1949,   n.   264,  fermo  restando  il  regime  di  autorizzazione  o
accreditamento  per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla  lettera  l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico,
un   nuovo   apparato   sanzionatorio,  con  previsione  di  sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4)  mantenimento  da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c)  mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative  alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali
e  plurime, nonche' alla risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d)  mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative  alla  vigilanza  in  materia  di  lavoro, alla gestione dei
flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f)  incentivazione  delle  forme  di  coordinamento  e  raccordo  tra
operatori  privati  e  operatori  pubblici,  ai  fini  di un migliore
funzionamento  del  mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g)  ridefinizione  del  regime  del  trattamento  dei  dati  relativi
all'incontro  tra  domanda  e  offerta  di lavoro, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati  rispetto  alle  esigenze  di monitoraggio statistico;
prevenzione  delle  forme  di  esclusione  sociale  e vigilanza sugli
operatori,  con  previsione  del  divieto  assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati  ovvero  di  preselezione  dei  lavoratori,  anche  con  il loro
consenso,  in  base  all'affiliazione  sindacale o politica, al credo
religioso,   al   sesso,   all'orientamento   sessuale,   allo  stato
matrimoniale,  o  di  famiglia, o di gravidanza, nonche' ad eventuali
controversie  con  i  precedenti  datori di lavoro. E' altresi' fatto
divieto  di  raccogliere,  memorizzare  o diffondere informazioni sui
lavoratori  che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo;
h)  coordinamento  delle  disposizioni  sull'incontro  tra  domanda e
offerta  di  lavoro  con  la  disciplina  in  materia  di  lavoro dei
cittadini  non  comunitari,  nel  rispetto della normativa vigente in
modo  da  prevenire  l'adozione  di forme di lavoro irregolare, anche
minorile,  e  sommerso  e  al  fine  di  semplificare le procedure di
rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
h)  eliminazione  del  vincolo  dell'oggetto sociale esclusivo per le
imprese  di  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro temporaneo di cui
all'articolo  2  della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti
di  cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997,  n.  469,  e  successive  modificazioni,  garantendo un periodo
transitorio di graduale adeguamento per le societa' gia' autorizzate;
i)   identificazione   di   un   unico  regime  autorizzatorio  o  di
accreditamento   per   gli  intermediari  pubblici,  con  particolare
riferimento  agli  enti  locali,  e  privati,  che  abbiano  adeguati
requisiti  giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo
di attivita' svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione   e   modulato  in  relazione  alla  natura  giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute  ovvero  a  enti  o  organismi  bilaterali costituiti da
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente   piu'   rappresentative   a   livello  nazionale  o
territoriale,  ai  consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979,  n.  12,  nonche'  alle  universita'  e agli istituti di scuola
secondaria  di  secondo grado, prevedendo, altresi', che non vi siano
oneri  o  spese  a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo  7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale
del  Lavoro  (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia
in data 1º febbraio 2000;
l)   abrogazione  della  legge  23  ottobre  1960,  n.  1369,  e  sua
sostituzione  con  una  nuova  disciplina basata sui seguenti criteri
direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte
dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilita' della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato,   in   presenza   di  ragioni  di  carattere  tecnico,
produttivo  od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti
collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative;
3)   chiarificazione   dei  criteri  di  distinzione  tra  appalto  e
interposizione,  ridefinendo  contestualmente  i  casi  di  comando e
distacco,  nonche'  di  interposizione  illecita  laddove  manchi una
ragione  tecnica,  organizzativa  o  produttiva ovvero si verifichi o
possa  verificarsi  la  lesione di diritti inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4)   garanzia   del   regime   della  solidarieta'  tra  fornitore  e
utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5)  trattamento  assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attivita' di
somministrazione  di  manodopera  non  inferiore a quello a cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6)  conferma  del  regime  sanzionatorio  civilistico  e  penalistico
previsto  per  i casi di violazione della disciplina della mediazione
privata  nei  rapporti  di  lavoro,  prevedendo  altresi'  specifiche
sanzioni   penali   per   le   ipotesi   di   esercizio   abusivo  di
intermediazione privata nonche' un regime sanzionatorio piu' incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7)  utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5
ai  fini  della  distinzione  concreta  tra interposizione illecita e
appalto  genuino,  sulla  base  di  indici  e codici di comportamento
elaborati  in  sede  amministrativa  che tengano conto della rigorosa
verifica  della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e dell'assunzione
effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
m)  attribuzione  della facolta' ai gruppi di impresa, individuati ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  nonche' ai sensi del
decreto  legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento
degli  adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n.  12,  alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e
collegate,   ferma   restando   la   titolarita'  delle  obbligazioni
contrattuali  e  legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro;
o)   abrogazione  espressa  di  tutte  le  normative,  anche  se  non
espressamente   indicate   nelle   lettere  da  a)  a  n),  che  sono
direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p)  revisione  del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda,  al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1)  completo  adeguamento  della  disciplina  vigente  alla normativa
comunitaria,  anche  alla  luce  del  necessario coordinamento con la
legge  1º  marzo  2002,  n.  39,  che  dispone  il  recepimento della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
mantenimento  dei  diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2)  previsione  del  requisito  dell'autonomia funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante
e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,
per  le  ipotesi  in  cui il contratto di appalto sia connesso ad una
cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  di  uno o piu' testi unici delle normative e
delle  disposizioni  in  materia di mercato del lavoro e incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - Il  testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
          n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della parte seconda della
          Costituzione),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
              - Il   testo   della   legge  29 aprile  1949,  n.  264
          (Provvedimenti  in  materia  di  avviamento  al lavoro e di
          assistenza  dei  lavoratori involontariamente disoccupati),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n.
          125, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469,
          reca:  "Conferimento  alle  regioni  e  agli enti locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
          196  (Norme  in materia di promozione dell'occupazione), e'
          il seguente:
              "Art.  2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
          di  prestazioni  di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  puo'  essere  esercitata
          soltanto  da  societa'  iscritte in apposito albo istituito
          presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
          Il   Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          rilascia,  sentita  la  commissione centrale per l'impiego,
          entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
          della   sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2,
          l'autorizzazione  provvisoria  all'esercizio dell'attivita'
          di   fornitura   di   prestazioni   di  lavoro  temporaneo,
          provvedendo  contestualmente  all'iscrizione delle societa'
          nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  su  richiesta  del soggetto
          autorizzato,  entro  i  trenta giorni successivi rilasciata
          l'autorizzazione  a  tempo  indeterminato  subordinatamente
          alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
              2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
          di cui al comma 1 sono i seguenti:
                a) la  costituzione  della  societa'  nella  forma di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa,  italiana o di
          altro  Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
          denominazione  sociale delle parole: "societa' di fornitura
          di  lavoro  temporaneo";  l'individuazione,  quale  oggetto
          esclusivo,  della  predetta attivita'; l'acquisizione di un
          capitale  versato  non  inferiore a un miliardo di lire; la
          sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato
          o di altro Stato membro dell'Unione europea;
                b) la   disponibilita'  di  uffici  e  di  competenze
          professionali  idonee  allo  svolgimento  dell'attivita' di
          fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
          interessi  un  ambito  distribuito  sull'intero  territorio
          nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
                c) a  garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con
          il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
          contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
          i  primi  due  anni,  di un deposito cauzionale di lire 700
          milioni  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
          dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro
          dell'Unione  europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
          disposizione,  in luogo della cauzione, di una fidejussione
          bancaria  o  assicurativa  non inferiore al 5 per cento del
          fatturato,  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          realizzato  nell'anno precedente e comunque non inferiore a
          lire 700 milioni;
                d) in   capo   agli   amministratori,   ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi',   di  sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge    13 settembre    1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          concessa  anche  a  societa'  cooperative  di  produzione e
          lavoro  che,  oltre  a  soddisfare  le condizioni di cui al
          comma  2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
          socio  sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per la
          promozione  e  lo  sviluppo della cooperazione, di cui agli
          articoli  11  e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che
          occupino  lavoratori  dipendenti  per un numero di giornate
          non   superiore  ad  un  terzo  delle  giornate  di  lavoro
          effettuate  dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
          lavoratori   dipendenti   dalla   societa'  cooperativa  di
          produzione  e  lavoro possono essere da questa forniti come
          prestatori di lavoro temporaneo.
              4.  I  requisiti  di  cui  ai  commi  2  e 3 nonche' le
          informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  dichiarati dalla
          societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  della  provincia in cui ha la sede legale, per
          l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
              5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce le
          modalita'    della   presentazione   della   richiesta   di
          autorizzazione di cui al comma 1.
              6.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          svolge  vigilanza  e  controllo sull'attivita' dei soggetti
          abilitati   alla   fornitura   di   prestazioni  di  lavoro
          temporaneo   ai   sensi   del  presente  articolo  e  sulla
          permanenza  in  capo  ai medesimi soggetti dei requisiti di
          cui al comma 2.
              7.  La  societa'  comunica all'autorita' concedente gli
          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
          la  cessazione  dell'attivita'  ed  ha inoltre l'obbligo di
          fornire  all'autorita'  concedente tutte le informazioni da
          questa richiesta.
              8.  La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
          e  l'obbligo  di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
          fornitrice  con  riferimento  ai lavoratori da assumere con
          contratto  per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
          lavoratori  non  sono  computati ai fini dell'applicazione,
          all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.".
              - Il  testo  dell'art.  10, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 469 del 1997, e' il seguente:
              "2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
          lavoro   puo'  essere  svolta,  previa  autorizzazione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
          o   gruppi  di  imprese,  anche  societa'  cooperative  con
          capitale  versato  non  inferiore  a  200  milioni  di lire
          nonche'   da   enti  non  commerciali  con  patrimonio  non
          inferiore  a  200  milioni. Fermo restando forme societarie
          anche  non  di capitali, per lo svolgimento di attivita' di
          ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione
          professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire
          50 milioni.".
              - Il  testo  della  legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme
          per  l'ordinamento  della  professione  di  consulente  del
          lavoro),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
          1979, n. 20.
              - Il    testo    dell'art.    7    della    Convenzione
          dell'Organizzazione  internazionale  del  lavoro  (OIL) del
          19 giugno  1997,  n.  181  (Convenzione  sulle  agenzie per
          l'impiego private), e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Le  agenzie per l'impiego private non
          devono   far   pagare   ai   lavoratori,   direttamente   o
          indirettamente, spese o altri costi.
              2.    Nell'interesse    dei   lavoratori,   l'autorita'
          competente,  previa  consultazione  delle organizzazioni di
          datori    di    lavoro    e    di   lavoratori maggiormente
          rappresentative, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni
          del  paragrafo  1  di  cui  sopra  per  alcune categorie di
          lavoratori,  e  per  servizi  specificamente  identificati,
          forniti dalle agenzie per l'impiego private.
              3.  Ogni  membro che avra' autorizzato deroghe ai sensi
          del  paragrafo  2  di cui sopra dovra', nei suoi rapporti a
          titolo  dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione
          internazionale  del  lavoro,  fornire  informazioni su tali
          deroghe ed esplicitarne i motivi.".
              - Il   testo  della  legge  23 ottobre  1960,  n.  1369
          (Divieto   di   intermediazione   ed  interposizione  nelle
          prestazioni  di  lavoro  e nuova disciplina dell'impiego di
          mano  d'opera  negli  appalti  di  opere  e di servizi), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 25 novembre 1960, n.
          289.
              - Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
              - Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
          (Attuazione  della direttiva del Consiglio del 22 settembre
          1994,  94/45/CE,  relativa  all'istituzione  di un comitato
          aziendale  europeo  o di una procedura per l'informazione e
          la  consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
          di  imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
              - Il  testo  dell'art.  1  della citata legge n. 12 del
          1979, e' il seguente:
              "Art.  1 (Esercizio della professione di consulente del
          lavoro). -  Tutti  gli  adempimenti  in  materia di lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando  non  sono curati dal datore di lavoro, direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se   non   da  coloro  che  siano  iscritti  nell'albo  dei
          consulenti  del  lavoro  a norma dell'art. 9 della presente
          legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
          coloro  che  siano  iscritti  negli  albi  degli avvocati e
          procuratori   legali,   dei   dottori  commercialisti,  dei
          ragionieri  e  periti commerciali, i quali in tal caso sono
          tenuti  a  darne  comunicazione agli ispettorati del lavoro
          delle   province  nel  cui  ambito  territoriale  intendono
          svolgere gli adempimenti di cui sopra.
              I   dipendenti   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  che  abbiano prestato servizio, almeno
          per  quindici  anni,  con  mansioni di ispettori del lavoro
          presso  gli  ispettorati  del  lavoro, sono esonerati dagli
          esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e
          dal  tirocinio  per esercitare tale attivita'. Il personale
          di  cui  al  presente  comma  non  potra'  essere  iscritto
          all'albo  della  provincia dove ha prestato servizio se non
          dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
              Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
          che,  munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
              Le  imprese  considerate artigiane ai sensi della legge
          25 luglio  1956,  n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
          anche  in  forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
          degli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma a servizi o a
          centri  di  assistenza  fiscale  istituiti dalle rispettive
          associazioni  di  categoria.  Tali  servizi  possono essere
          organizzati  a  mezzo  dei  consulenti del lavoro, anche se
          dipendenti dalle predette associazioni.
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative  agli  adempimenti  di cui al primo comma, nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le  imprese  di cui al quarto comma possono avvalersi anche
          di  centri  di  elaborazione  dati  costituiti  e  composti
          esclusivamente  da  soggetti iscritti agli albi di cui alla
          presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
          contribuzione  integrativa  alle  casse  di  previdenza sul
          volume  di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
          dalle  rispettive associazioni di categoria alle condizioni
          definite  al  citato  quarto comma. I criteri di attuazione
          della  presente  disposizione  sono stabiliti dal Ministero
          del   lavoro   e   della   previdenza   sociale  sentiti  i
          rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  e degli
          ordini  e collegi professionali interessati. Le imprese con
          oltre  duecentocinquanta  addetti che non si avvalgono, per
          le   operazioni  suddette,  di  proprie  strutture  interne
          possono  demandarle  a  centri  di  elaborazione  dati,  di
          diretta  costituzione  od esterni, i quali devono essere in
          ogni  caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo
          comma.
              Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
          dalle  associazioni  di categoria, dai rappresentanti degli
          ordini  e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e delle
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative   a   livello   nazionale,  allo  scopo  di
          esaminare  i problemi connessi all'evoluzione professionale
          ed occupazionale del settore.".
              - Il  testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
          18   (Attuazione   della  direttiva  98/50/CE  relativa  al
          mantenimento   dei   diritti  dei  lavoratori  in  caso  di
          trasferimento  di  imprese,  di  stabilimenti o di parti di
          stabilimenti),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 febbraio 2001, n. 43.
              - Il   testo   della   legge   1   marzo  2002,  n.  39
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria  2001),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.
              - Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE
          (Direttiva  del  Consiglio  concernente  il  ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli   Stati   membri  relative  al
          mantenimento   dei   diritti  dei  lavoratori  in  caso  di
          trasferimenti  di  imprese,  di  stabilimenti o di parti di
          imprese  o  di  stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.
              - Il  testo  dell'art.  1676  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  1676  (Diritti  degli ausiliari dell'appaltatore
          verso  il  committente).  -  Coloro  che,  alle  dipendenze
          dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire
          l'opera  o per prestare il servizio possono proporre azione
          diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro
          dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
          ha  verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
          domanda.".