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DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2003, n. 29

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-3-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/2003)
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Testo in vigore dal:  11-3-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. La tabella organica 3, relativa al ruolo locale del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
2. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica le dotazioni organiche complessive dell'amministrazione giudiziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il testo del comma secondo dell'art. 107, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.".
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002.