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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 dicembre 2002, n. 276

Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2003)
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  • CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI,
    DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO
    Capo I
    Disposizioni di carattere generale
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari
  • 14
  • 15
  • Concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici
  • 16
  • 17
  • 18
  • Concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici
  • 19
  • 20
  • 21
  • CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEI COMMISSARI,
    DEI DIRETTORI TECNICI E DEI DIRETTIVI MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO
    Capo I
    Disposizioni di carattere generale
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari
  • 27
  • Concorsi interni per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici
  • 28
  • Concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici
  • 29
  • CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
    ED AL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI
    DELLA POLIZIA DI STATO
    Capo I
    Disposizioni di carattere generale
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale
  • 36
  • 37
  • 38
  • Concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento
    dei direttori tecnici
  • 39
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
    Capo I
    Disposizioni comuni
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 50
  • 51
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-1-2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visti gli articoli 3, commi 3 e 4, 31, commi 3 e 4, e l'articolo 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi dei quali il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le eventuali forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, nonché le modalità di determinazione dei posti disponibili per i concorsi interni nel rispetto del limite del venti per cento;
Visto l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi del quale il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso interno per titoli di servizio ed esame per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, le modalità di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, nonché le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;
Visto l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede ad individuare le modalità di espletamento dei concorsi, per titoli ed esame, per l'accesso al ruolo direttivo speciale nella fase transitoria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;
Visto l'articolo 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede, altresì, ad individuare le modalità di espletamento del concorso per titoli ed esame per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
Considerato che per rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici si ravvisa l'opportunità di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia delle procedure concorsuali, pur nella diversificazione dei ruoli e delle funzioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2002;
Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla composizione della commissione incaricata degli accertamenti attitudinali ed, in particolare, alla nomina di due membri esterni, in considerazione del fatto che l'accertamento dell'attitudine ai servizi di polizia è opportuno venga effettuato da appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato specificamente selezionati, la cui competenza professionale, compiutamente consolidata dalla diuturna pratica d'ufficio, assicura la necessaria esperienza nello specifico settore;
Ritenuto di non poter altresì condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessità che la commissione d'esame, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, provveda comunque alla correzione del secondo elaborato, in considerazione delle esigenze di economicità dell'azione amministrativa che non rendono opportuna tale ulteriore fase concorsuale, posto che il voto di insufficiente attribuito al primo elaborato non può essere modificato in relazione alla valutazione del secondo per quanto positiva essa possa essere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9802.A.98 del 26 novembre 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Determinazione dei posti disponibili per i concorsi
1. Il numero dei posti da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stabiliti con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Ai sensi degli articoli 3, comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, il medesimo decreto determina, nel rispetto del limite del venti per cento dei posti complessivamente determinati per ciascun ruolo, il numero dei posti da riservare ai corrispondenti concorsi interni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.".
- Il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
"Art. 3 (Accesso alla carriera dei funzionari di polizia).
1. - 2. (Omissis).
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.
4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.".
- Il testo dell'art. 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
"Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttivi tecnici).
1. - 2. (Omissis).
3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.".
- Il testo dell'art. 46, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
"Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici).
1. (Omissis).
2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
2-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno, per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono . Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.".
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
"Art. 16 (Accesso al ruolo direttivo speciale). - 1.
Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nei limiti dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto dall'art. 24, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esame, consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso è riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
2. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Le prove di esame, scritte e orali, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.".
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
"Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale). - 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24.
2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1 gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto Superiore di Polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti della metà.
4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
"Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'art. 40.
3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della metà.
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e 8.
8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3, comma 4, dell'art. 31, comma 4 e dell'art. 46, comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alle premesse.