LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
vigente al 29/09/2023
Testo in vigore dal: 29-12-2002
                              Art. 24.
           (Modifica dell'articolo 642 del codice penale)
    1. L'articolo 642 del codice penale e' sostituito dal seguente:
    "Art.  642.  -  (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e
mutilazione  fraudolenta  della propria persona). - Chiunque, al fine
di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o
comunque  un  vantaggio  derivante  da un contratto di assicurazione,
distrugge,  disperde,  deteriora  od  occulta cose di sua proprieta',
falsifica  o  altera una polizza o la documentazione richiesta per la
stipulazione  di  un  contratto  di  assicurazione  e'  punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
    Alla  stessa  pena  soggiace  chi  al  fine predetto cagiona a se
stesso  una  lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione
personale  prodotta  da  un  infortunio  o  denuncia  un sinistro non
accaduto   ovvero   distrugge,  falsifica,  altera  o  precostituisce
elementi  di  prova  o  documentazione  relativi  al  sinistro. Se il
colpevole  consegue  l'intento  la  pena  e'  aumentata. Si procede a
querela di parte.
    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se
il  fatto  e'  commesso  all'estero,  in  danno  di  un  assicuratore
italiano,  che  eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".