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DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/11/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 30-12-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 1  marzo  2002,  n.  39,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria  2001,  ed  in  particolare
l'articolo 26, recante delega  al  Governo  ad  emanare  uno  o  piu'
decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in  materia  di
ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della  direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  giugno
2000, relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle
transazioni commerciali; 
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante  testo
unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
in attuazione delle direttive  77/62/CEE,  80/767/CEE  e  88/295/CEE,
come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  402,  in
attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157,  recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di  appalti  pubblici
di servizi, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n.  65,  in  attuazione  delle  direttive  97/52/CE  e  98/4/CE   che
modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE,  in
materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai
concorsi di progettazione; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  65,  recante
attuazione delle direttive 97/52/CE  e  98/4/CE,  che  modificano  ed
integrano, rispettivamente, le direttive  92/50/CEE,  in  materia  di
appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente  ai  concorsi
di progettazione; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  1999,  n.  525,  recante
attuazione  della  direttiva  98/4/CE  che  modifica   la   normativa
comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158,  recante
attuazione delle  direttive  90/531/CEE  e  93/38/CEE  relative  alle
procedure di appalti nei settori esclusi; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 ottobre 1994,
n. 585, recante approvazione della delibera del  Consiglio  nazionale
forense in data 12 giugno 1993,  che  stabilisce  i  criteri  per  la
determinazione  degli  onorari,  dei  diritti  e   delle   indennita'
spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per  le  prestazioni
giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; 
  Visto  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione  del   codice   di   procedura   civile   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli  633,  641  e  648  del
codice di procedura civile; 
  Vista la legge 18 giugno 1998, n.  192,  recante  disciplina  della
subfornitura nelle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo
3, commi 2 e 3; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2002; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 2002; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze, per la funzione pubblica e delle attivita' produttive; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                   (( (Ambito di applicazione). )) 
 
  ((1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad
ogni  pagamento  effettuato  a  titolo  di   corrispettivo   in   una
transazione commerciale. 
  2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione
per: 
    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del
debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del
debito; 
    b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno,
compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".