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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 1 ottobre 2002, n. 225

Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/10/2017)
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Testo in vigore dal:  30-10-2002 al: 12-10-2017
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 28 ottobre 1999;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 52, comma 18, della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le emittenti radiofoniche locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Beneficiari e ripartizione della somma stanziata
1. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste per le emittenti radiofoniche locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2002, quantificate in Euro 6.234.946,57 annui, le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata "la legge".
2. Per emittenti legittimamente esercenti si intendono le emittenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che hanno inoltrato al Ministero delle comunicazioni, nei termini previsti, la domanda di verifica del possesso dei requisiti alla data del 30 settembre 2001.
3. L'ammontare annuo dello stanziamento è attribuito alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere commerciale e per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario.
Alle emittenti la cui sede operativa principale è ubicata nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuta, rispettivamente sulla base della quota attribuita alle emittenti radiofoniche commerciali e della quota attribuita alle emittenti radiofoniche comunitarie, una maggiorazione del contributo pari al 15 per cento. Sono escluse da tale maggiorazione le emittenti che nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda hanno conseguito una media del fatturato superiore a Euro 258.000.
4. I sei dodicesimi dello stanziamento annuo sono attribuiti sulla base di una graduatoria predisposta tenendo conto delle condizioni e degli elementi indicati nell'articolo 2, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riportato nelle note all'art. 1.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è il seguente:
"Art. 12. - l. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma l".
- Il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1999, n. 254, concerne "Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
- Il decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2000, n. 251, concerne l'individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", è il seguente:
"18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione".
- Il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" è il seguente:
"2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro".