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DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n. 209

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265 (in G.U. 23/11/2002, n. 275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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Testo in vigore dal:  25-9-2002 al: 23-11-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.