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DECRETO-LEGGE 24 settembre 2002, n. 209

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265 (in G.U. 23/11/2002, n. 275).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   operare
interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile,  di
contrasto  alla  elusione  fiscale,  di  crediti  d'imposta  per   le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari della riscossione e di imposta di bollo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 2002; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
           Disposizioni in materia di fiscalita' d'impresa 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio  successivamente
al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31  agosto  2002,  in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212: 
   a)  ai  fini  della  determinazione  del   valore   minimo   delle
partecipazioni, che costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  in
societa' non negoziate in mercati regolamentati di cui agli  articoli
61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  non  si  tiene  conto  delle   diminuzioni
patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili  e  le
perdite prodotte dalle societa' partecipate, a partire dall'esercizio
da  cui  si  applicano  le  disposizioni  del  presente  comma,  sono
rideterminate, senza tenere conto: 
    1) delle quote di ammortamento  dell'avviamento  indeducibile  ai
fini fiscali; 
    2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili;
a-bis)  per  le  partecipazioni  in   societa'   non   residenti   la
deducibilita' fiscale, ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a, e' determinata  in  base  a
quanto stabilito dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 917 del 1986; 
   b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a
partecipazioni che costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  sono
deducibili  in  quote  costanti  nell'esercizio  in  cui  sono  state
iscritte e nei quattro successivi; 
   c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto
dalla disposizione di cui  all'articolo  1,  comma  1,  dello  stesso
decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento  del
capitale investito di cui  alla  medesima  disposizione  e'  pari  al
saggio degli interessi legali. (1) 
  1-bis. In alternativa a quanto  disposto  ai  sensi  del  comma  1,
lettera c), resta salva la possibilita' di applicare le  disposizioni
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti  alla  data
del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni: 
   a)  la  variazione  in  aumento  del  capitale  investito  non  ha
ulteriormente  effetto  fino  a  concorrenza  dell'incremento   della
consistenza delle partecipazioni rispetto  a  quella  risultante  dal
bilancio relativo all'esercizio in corso al  30  settembre  1996;  il
predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui
all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 466  del
1997, e' ridotto in misura corrispondente; 
   b)  l'aliquota  media  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche non puo' essere interiore al 30 per cento ovvero,  per  le
societa' di cui all'articolo 5 del predetto  decreto  legislativo  n.
466 del 1997, al 22 per cento. 
  2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto,  le  societa'  e
gli  enti  che  esercitano  attivita'  assicurativa  sono  tenuti  al
versamento di un'imposta pari  allo  0,20  per  cento  delle  riserve
matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio  dell'esercizio,  con
esclusione di quelle relative ai  contratti  aventi  per  oggetto  il
rischio di morte o  di  invalidita'  permanente  da  qualsiasi  causa
derivante ovvero di non autosufficienza  nel  compimento  degli  atti
della vita quotidiana, nonche' di quelle relative ai fondi pensione e
ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento e' effettuato entro
il termine  di  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi  e
costituisce credito di imposta,  da  utilizzare  a  decorrere  dal  1
gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo
6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, e  dell'imposta  sostitutiva
prevista  dall'articolo  26-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; a decorrere dall'anno 2007,  se
l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute
da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai  sensi
del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il  quinto
anno precedente, la differenza puo' essere computata, in tutto  o  in
parte, in compensazione delle  imposte  e  dei  contributi  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche
oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a societa' o  enti  appartenenti
al gruppo con le modalita' previste dall'articolo 43-ter del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.Se nel 2013
l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato  o  ceduto  a
norma  delle  disposizioni  precedenti,  aumentato  dell'imposta   da
versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei  rami
vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da  versare  per
tale anno e' corrispondentemente  ridotta;  in  ciascuno  degli  anni
successivi tale percentuale e' ridotta di 0,1 punti percentuali  fino
al 2024 ed e' pari all'1,25 per cento a partire dal 2025. 
  2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso alla data del 31 dicembre 2008,  la  percentuale  indicata  nel
comma 2 e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il  periodo  d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata  nel
comma 2 e' aumentata allo 0,390 per cento; per  il  medesimo  periodo
d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro  il
30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento  delle  riserve
del bilancio dell'esercizio per il quale il termine  di  approvazione
scade anteriormente al 25 giugno 2008. La  percentuale  indicata  nel
comma 2 e' aumentata: 
    a) per il periodo d'imposta in corso alla data  del  31  dicembre
2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni  dell'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento. 
    ((b-bis) per il periodo di imposta in  corso  alla  data  del  31
dicembre 2022, in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento)); 
    ((b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo  a  quello
in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento)). 
  2-ter.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso si applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui
redditi con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono stabilite le modalita' di versamento e  di  dichiarazione  delle
somme di cui ai commi 2 e 2-bis. 
  2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la variazione  della  riserva
sinistri  delle  societa'  e  degli  enti  che  esercitano  attivita'
assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di  lungo
periodo, e' deducibile in misura  non  superiore  al  90  per  cento.
L'eccedenza  e'  deducibile  in  quote  costanti  nei  nove  esercizi
successivi. E' considerato componente di  lungo  periodo  il  50  per
cento della medesima riserva sinistri. 
  2-quinquies. A decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  l°
gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si  applicano
anche alle imprese di' assicurazione operanti  nel  territorio  dello
Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi.  L'imposta  di
cui al comma  2  e'  commisurata  al  solo  ammontare  delle  riserve
matematiche ivi specificate relativo ai contrattai  di  assicurazione
stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono
direttamente agli obblighi  indicati  nei  commi  2  e  2-ter  ovvero
possono nominare un rappresentante fiscale residente  nel  territorio
dello Stato che risponde in  solido  con  l'impresa  estera  per  gli
obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede  alla
dichiarazione annuale delle somme dovute. 
  2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  2-ter  si  applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni. L'imposta  di  cui  al  comma  2  e'
commisurata  al  solo  ammontare  del   valore   dei   contratti   di
assicurazione indicati  nel  citato  terzo  periodo.  A  tal  fine  i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti  d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e'  riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo  14  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni. 
  3. In funzione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  1-bis  e
2-quater, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore  del
presente decreto e' calcolato, in base alle disposizioni della  legge
23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del  periodo  precedente
quella che si sarebbe  determinata  applicando  le  disposizioni  dei
commi 1, 1-bis e 2-quater. 
  4.  Relativamente  alle  minusvalenze  di   ammontare   complessivo
superiore  a  cinque  milioni  di  euro,  derivanti  da  cessioni  di
partecipazioni   che   costituiscono   immobilizzazioni   finanziarie
realizzate, anche a seguito di piu' atti di disposizione, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle  entrate
i dati e le notizie necessari al fine  di  consentire  l'accertamento
della conformita' dell'operazione di  cessione  con  le  disposizioni
dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono  stabiliti  i  dati  e  le  notizie
oggetto di comunicazione, nonche' le  procedure  e  i  termini  della
stessa. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N.  16,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE  2012,  N.  44.  In  attuazione
delle disposizioni  previste  dal  presente  comma,  l'Agenzia  delle
entrate procede a nuovi  accertamenti  dai  quali  derivano  maggiori
entrate non inferiori a 170 milioni di euro per  l'anno  2003  e  490
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.  Al  fine  di  assicurare
l'efficace  realizzazione  dell'attivita'  prevista  ai   sensi   del
presente  comma  e  di  evitare  un  pregiudizio   alla   continuita'
dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della  Corte
costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai  dipendenti  pubblici  ai
quali  sono  state  attribuite,  anteriormente  alla  predetta  data,
qualifiche  funzionali  superiori  in   esito   alle   procedure   di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni
dichiarate illegittime dalla predetta sentenza,  continua  ad  essere
corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad  una
specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento  economico   in
godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative  funzioni.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo  2  della  legge  13  agosto
1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge
28 dicembre 2001, n. 448,  per  le  esigenze  di  qualificazione  del
personale anche a tempo determinato delle pubbliche  amministrazioni.
All'articolo 12, comma 3,  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,
l'ultimo periodo e' soppresso. (7) 
  5. Fatti salvi i casi di specifica  contestazione  in  ordine  alle
fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  8  ottobre
1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale  conoscenza,
e' precluso  ogni  accertamento  tributario  ai  sensi  dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, relativamente ai maggiori valori  iscritti  in  bilancio  per
effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed
alle condizioni stabiliti dal predetto articolo 6, con il  versamento
facoltativo di una somma pari al sei per cento dei predetti  maggiori
valori. Resta fermo il  potere  dell'amministrazione  finanziaria  di
verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei  limiti
di cui al citato articolo 6. La somma non e' deducibile ai fini delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive ed e' versata in due rate di pari  importo,  la  prima  da
versare entro il 28 febbraio 2003  e  la  seconda,  maggiorata  degli
interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004. 
  5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, come sostituito dall'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge 8 luglio 2002, n.138,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo  la  parola:  "calda,",  sono
inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura",  e  dopo  le
parole: "Ai  fini  dell'individuazione  dei  predetti  settori"  sono
inserite  le  seguenti:  ",  salvo  per  il  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura,". 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 22 novembre 2002, n. 265 ha disposto (con l'art. 1, comma  2)
che la disposizione recata  dall'alinea  del  comma  1  del  presente
articolo, deve interpretarsi nel senso che tra  i  periodi  d'imposta
ivi indicati sono compresi quelli che erano aperti al 31 agosto  2002
e per i quali, con deliberazioni assembleari adottate successivamente
alla predetta data, il termine di chiusura dell'esercizio sociale sia
stato stabilito in data anteriore al 1 settembre 2002. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 30 dicembre 2005,  n.  273,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art.  31,  comma
1) che i termini per effettuare le comunicazioni di cui  al  comma  4
del presente articolo, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I  termini
connessi sono prorogati di dodici mesi.