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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 luglio 2002, n. 196

Regolamento recante le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-9-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2023)
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Testo in vigore dal:  26-9-2002 al: 1-3-2023
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale del personale della carriera prefettizia;
Visto l'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo, che fissa in 9 mesi la durata del tirocinio operativo presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, nell'ambito del corso di formazione iniziale;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, del 10 settembre 1980, istitutivo della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno;

Effettuata

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Articolazione del corso di formazione iniziale
1. I vincitori del concorso per l'accesso alla carriera prefettizia sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale, della durata di due anni, organizzato dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di seguito denominata "Scuola".
2. Il corso di formazione iniziale si articola in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo secondo il programma definito dal comitato direttivo della Scuola, su proposta del direttore della stessa, ed è mirato a promuovere la cultura e l'etica istituzionale, nonché a rafforzare le attitudini e le capacità professionali proprie delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari della carriera prefettizia.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266", è il seguente:
"Art. 5 (Formazione iniziale). - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad un ufficio territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266", è il seguente:
"1. Il passaggio alla qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'art. 5, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del Governo per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni".
- Il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica del 10 settembre 1980 reca: "Istituzione della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante il "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è il seguente:
"Art. 9 (Estensione di disciplina alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno). - 1. Per la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, istituita con decreto interministeriale 10 settembre 1980, l'organizzazione interna e il suo funzionamento, comprese le modalità di attribuzione degli incarichi temporanei di insegnamento e ricerca e i relativi compensi, sono definiti con deliberazione del direttore della Scuola, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'interno.
Resta affidata alla determinazione del Ministro la composizione del comitato direttivo della Scuola.
2. Le attività della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno possono svolgersi anche in favore del personale di altre amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e studio".