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DECRETO-LEGGE 9 settembre 2002, n. 195

Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222 (in G.U. 12/10/2002, n.240).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/2005)
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Testo in vigore dal: 24-2-2005
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                               Art. 1.
                 Legalizzazione di lavoro irregolare

  1. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in forma
individuale  che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  alle  proprie
dipendenze  lavoratori  extracomunitari in posizione irregolare, puo'
denunciare,  entro  la data dell'11 novembre 2002, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
competente  per  territorio,  mediante  la  presentazione,  a proprie
spese,  di  apposita  dichiarazione  attraverso  gli  uffici postali.
Qualora  si  tratti  di  societa'  operanti in Italia, la denuncia e'
sottoscritta  e  presentata  dal  legale  rappresentante. A tutti gli
effetti,  la  data  di  presentazione  e'  quella  recata  dal timbro
dell'ufficio  postale  accettante.  La  dichiarazione di emersione e'
presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
  2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':
    a) i dati identificativi dell'imprenditore o della societa' e del
suo legale rappresentante;
    b)  l'indicazione  delle  generalita'  e  della  nazionalita' del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
    c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
    d)  l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in misura non
inferiore   a   quella  prevista  dal  vigente  contratto  collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
  3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono allegati:
    a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare,
nei  termini  di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato  a  tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro
di  durata  non  inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo
5-bis  del  testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di
seguito  denominato:  "testo unico", di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio
2002, n. 189,;
    b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700
euro per ciascun lavoratore.
  4.   Nei   sessanta   giorni   successivi   alla   ricezione  della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale
del  Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di
coloro   che   hanno  presentato  la  predetta  dichiarazione  e  dei
lavoratori   extracomunitari   ai   quali  e'  riferita  la  medesima
dichiarazione,  verifica  l'ammissibilita'  e  la ricevibilita' della
dichiarazione  e  la  comunica al centro per l'impiego competente per
territorio.   La  questura  accerta  se  sussistono  motivi  ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validita' pari ad
un anno.
  5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma
4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi  per  stipulare  il  contratto  di  soggiorno  per lavoro
subordinato  e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo  le  condizioni  soggettive  di cui al comma 4. La mancata
presentazione    delle    parti    comporta    l'improcedibilita'   e
l'archiviazione  del  relativo procedimento. Il permesso di soggiorno
puo'  essere  rinnovato  previo  accertamento  dell'esistenza  di  un
rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato
di  durata  non inferiore ad un anno, nonche' della regolarita' della
posizione  contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario  interessato, salvo quanto previsto dall'articolo 5,
commi  5  e  9,  e  dall'articolo  6,  comma 1, del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
  6.  I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili  per  le  violazioni  delle  norme relative al soggiorno, al
lavoro,   di   carattere   finanziario,   fiscale,   previdenziale  e
assistenziale   nonche'   per   gli   altri  reati  e  le  violazioni
amministrative  comunque  afferenti  all'occupazione  dei  lavoratori
extracomunitari  indicati  nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Fino  alla  data  del  rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino
alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al
rilascio  del  permesso  di  soggiorno  non si applica l'articolo 22,
comma  12,  del  testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  e successive modificazioni. Le predette cause di non
punibilita'  non  si  applicano  a  coloro che abbiano presentato una
dichiarazione  di  emersione contenente dati non rispondenti al vero,
al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
  7.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio  decreto,  le  modalita'  per  l'imputazione  del  contributo
forfettario  di  cui  al  comma  3,  lettera  b), sia per fare fronte
all'organizzazione  e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo,  sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale
ed  assistenziale  del  lavoratore  interessato, al fine di garantire
l'equilibrio  finanziario  delle  relative gestioni previdenziali. Il
Ministro,  con  proprio  decreto,  determina altresi' le modalita' di
corresponsione  delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali  concernenti  i  periodi  denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
    a)  nei  confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione  per  motivi  diversi  dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno,  salvo  che  sussistano  le  condizioni  per la revoca del
provvedimento   in  presenza  di  circostanze  obiettive  riguardanti
l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione
di  cui  alle  lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta
nell'ipotesi  in  cui  il lavoratore extracomunitario sia o sia stato
sottoposto  a  procedimento penale per delitto non colposo che non si
sia  concluso  con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non  sussiste  o  non costituisce reato o che l'interessato non lo ha
commesso,   ovvero   risulti  destinatario  di  un  provvedimento  di
espulsione  mediante  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della
forza  pubblica,  ovvero  abbia lasciato il territorio nazionale e si
trovi  nelle  condizioni  di cui all'articolo 13, comma 13, del testo
unico  di  cui  al  decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni.  Le  quote  massime  di  stranieri  da  ammettere  nel
territorio  dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni,  sono  decurtate  dello  stesso  numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti
di espulsione ai sensi della presente lettera;
    b)   che   risultino  segnalati,  anche  in  base  ad  accordi  o
convenzioni  internazionali  in  vigore  in Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
    c)  che  risultino  denunciati  per  uno dei reati indicati negli
articoli  380  e  381  del  codice  di procedura penale, salvo che il
procedimento  penale  si  sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato  che  il  fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato  non  lo  ha commesso, ovvero nei casi di archiviazione
previsti  dall'articolo  411  del  codice  di procedura penale ovvero
risultino  destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione
o   di   sicurezza,   salvi,   in   ogni   caso,  gli  effetti  della
riabilitazione. ((5))
  9.  Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del  comma  1,  al  fine  di  eludere  le  disposizioni in materia di
immigrazione del presente decreto, e' punito con la reclusione da due
a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
  9-bis.  Per  i  soggetti  diversi  dal  datore di lavoro, l'obbligo
relativo  alla  comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive  modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati,  puo'  essere  adempiuto  fino alla data dell'11 novembre
2002.  La  medesima  disposizione si applica anche relativamente alla
procedura  di  emersione di cui all'articolo 33 della legge 30 luglio
2002, n. 189.
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza 10-18 febbraio 2005 (in G.U.
1a   s.s.   23/02/2005,   n.   8)   ha   dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1, comma 8, lettera c), nella parte in cui
fa   derivare   automaticamente   il   rigetto   della   istanza   di
regolarizzazione  del lavoratore extracomunitario dalla presentazione
di  una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381
cod.  proc.  pen.  prevede  l'arresto  obbligatorio  o facoltativo in
flagranza.