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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2002, n. 161

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-8-2002
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE  sui  rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente 25 febbraio 2000, n.
124,  recante  attuazione  della  direttiva  94/67/CE del 16 dicembre
1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta dell'11 novembre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
  Espletata  la  procedura  di  notificazione  di  cui alle direttive
91/689/CEE e 98/34/CE;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del
12 giugno 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  Il  presente  regolamento  individua  i  rifiuti  pericolosi  e
disciplina  le relative attivita' di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  2. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle
procedure   semplificate  di  ciascuna  delle  tipologie  di  rifiuti
pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire
un   pericolo   per   la   salute   dell'uomo  e  recare  pregiudizio
all'ambiente, e in particolare non devono:
    a) creare  rischi  per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
    b) causare inconvenienti da rumori e odori;
    c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
  3.  I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti
dove  si  intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate
dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati cosi'
come  previsto  dall'articolo  31,  comma  6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
  4.  In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3,  comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano
i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e
per  ogni  attivita' e metodo di recupero degli stessi, le condizioni
specifiche  in  base  alle  quali  l'esercizio  di  tali attivita' e'
sottoposto  alle  procedure  semplificate  di cui all'articolo 33 del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni.
  5. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti
e  i  metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata
dal  presente  regolamento  devono  rispettare  le  norme  vigenti in
materia  di  disciplina  urbanistica, tutela della salute dell'uomo e
dell'ambiente,  rumore,  igiene  degli  ambienti di lavoro, industrie
insalubri,  sicurezza,  prevenzione  incendi  e  rischi  di incidenti
rilevanti. In particolare:
    a) devono  essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di
cui  al  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, e successive
modifiche e integrazioni;
    b) devono  essere  rispettate le norme in materia di tutela della
qualita'  dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
    c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura,
imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
  6.  Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento
si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed
ai  rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti
negli  allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e
sottoposti   alle  suddette  attivita'  di  recupero  in  impianti  o
stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fini  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il   testo   degli  articoli  31  e  33  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note
          alle premesse.
          Note alle premesse:
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale"   e'   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
              - Il   decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,
          recante:   "Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui
          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio" e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   15 febbraio   1997,  n.  38,
          supplemento ordinario.
              - L'art.  18  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              "Art.  18  (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo
          Stato:
                a) le   funzioni   di   indirizzo   e   coordinamento
          necessarie  all'attuazione del presente decreto da adottare
          ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                b) la   definizione  dei  criteri  generali  e  delle
          metodologie  per la gestione integrata dei rifiuti, nonche'
          l'individuazione  dei  fabbisogni  per  lo  smaltimento dei
          rifiuti   sanitari,   anche   al   fine   di   ridurne   la
          movimentazione;
                c) l'individuazione  delle  iniziative e delle misure
          per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
          di  deposito  cauzionale  sui  beni  immessi al consumo, la
          produzione    dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurre   la
          pericolosita' degli stessi;
                d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione
          dei  rifiuti  con  piu'  elevato  impatto  ambientale,  che
          presentano   le maggiori   difficolta'   di  smaltimento  o
          particolari  possibilita'  di  recupero sia per le sostanze
          impiegate   nei   prodotti   base   sia  per  la  quantita'
          complessiva dei rifiuti medesimi;
                e) la   definizione  dei  piani  di  settore  per  la
          riduzione,  il  riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione
          dei flussi di rifiuti;
                f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la
          razionalizzazione  della  raccolta,  della  cernita  e  del
          riciclaggio dei rifiuti;
                g) l'individuazione  delle iniziative e delle azioni,
          anche   economiche,  per  favorire  il  riciclaggio  ed  il
          recupero   di   materia  prima  dai  rifiuti,  nonche'  per
          promuovere  il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti
          ed  il loro impiego da parte della pubblica amministrazione
          e dei soggetti economici;
                h) l'individuazione  degli  obiettivi di qualita' dei
          servizi di gestione dei rifiuti;
                i) la  determinazione  dei  criteri  generali  per la
          elaborazione  dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il
          coordinamento dei piani stessi;
                l) l'indicazione  dei  criteri generali relativi alle
          caratteristiche  delle  aree non idonee alla localizzazione
          degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
                m) l'indicazione    dei    criteri    generali    per
          l'organizzazione     e    l'attuazione    della    raccolta
          differenziata dei rifiuti urbani;
                n) la   determinazione  d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
          generali  e  degli standard di bonifica dei siti inquinati,
          nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
          interventi   di  bonifica  che,  in  relazione  al  rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
              2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
                a) l'adozione  delle  norme  tecniche per la gestione
          dei   rifiuti,  dei  rifiuti  pericolosi  e  di  specifiche
          tipologie   di   rifiuti,   nonche'  delle  norme  e  delle
          condizioni  per l'applicazione delle procedure semplificate
          di cui agli articoli 31, 32 e 33;
                b) la  determinazione e la disciplina delle attivita'
          di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei
          prodotti contenenti amianto;
                c) la  determinazione  dei limiti di accettabilita' e
          delle  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e biologiche di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi;
                d) la   determinazione   dei  criteri  qualitativi  e
          qualiquantitativi   per   l'assimilazione,  ai  fini  della
          raccolta  e  dello  smaltimento,  dei  rifiuti  speciali ai
          rifiuti urbani;
                e) la  definizione  del  modello  e dei contenuti del
          formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e
          5;
                f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
                g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle
          capacita'  tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio delle
          attivita' di gestione dei rifiuti;
                h) la   riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
          nazionale dei rifiuti;
                i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la
          definizione del formulario di cui all'art. 15;
                l) l'individuazione  delle  tipologie  di rifiuti che
          per  comprovate  ragioni tecniche, ambientali ed economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica;
                m) l'adozione  di un modello uniforme del registro di
          cui  all'art. 12 e la definizione delle modalita' di tenuta
          dello  stesso,  nonche'  l'individuazione  degli  eventuali
          documenti sostitutivi del registro stesso;
                n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art.
          44;
                o) l'aggiornamento   degli   allegati   al   presente
          decreto;
                p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,   con  particolare  riferimento  all'utilizzo
          agronomico   come   fertilizzante,  ai  sensi  della  legge
          19 ottobre   1984,   n.   748,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni,  del  prodotto  di qualita' ottenuto mediante
          compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con
          raccolta differenziata;
                p-bis) l'autorizzazione  allo  smaltimento di rifiuti
          nelle   acque   marine  in  conformita'  alle  disposizioni
          stabilite  dalle  norme  comunitarie  e  dalle  convenzioni
          internazionali  vigenti  in materia; tale autorizzazione e'
          rilasciata  dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro
          delle   politiche   agricole,  su  proposta  dell'autorita'
          marittima  nella  cui  zona di competenza si trova il porto
          piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
          smaltimento  ovvero  si trova il porto da cui parte la nave
          con il carico di rifiuti da smaltire.
              3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto,  le  funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai
          sensi  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
          Ministro   dell'ambiente,   di   concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano.
              4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente
          decreto,  le norme regolamentari e tecniche di cui al comma
          2  sono  adottate,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con decreti del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche',
          quando  le  predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed
          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
          i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
          dei trasporti e della navigazione.".
              - L'art.  31  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              "Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
          comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
          ambientale e controlli efficaci.
              2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
          e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
          con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
          norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
          condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
          di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero   di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte  alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni.
              3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
          individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
          tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
          di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
          un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
          pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
          procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
          e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
          seguenti condizioni:
                a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
                b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
          di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
          rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
          comma   2,  della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del
          16 dicembre  1994  si applicano anche agli impianti termici
          produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
          rifiuti pericolosi;
                c) sia garantita la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.
              4.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
          al  comma  2  deve  riguardare,  in  primo luogo, i rifiuti
          indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato II del
          regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni.
              5.  Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
          comma  3,  e  33,  comma 3, e l'effettuazione dei controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
          un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
          alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
              6.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
          nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
          norme  tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
          203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
          di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
          predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
          individuati  ai  sensi del presente articolo resta comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
              7.   Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate  dal
          presente  capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 aprile  1992, n. 300, e successive modifiche
          ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
          cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
              - L'art.  33  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              "Art.  33  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
          che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
          specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
          31,  l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
          territorialmente competente.
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
          particolare:
                a) per i rifiuti non pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo;
                  3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
                b) per i rifiuti pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)   provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche  dei
          rifiuti;
                  3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
          limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
          valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
          tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito;
                  4)  altri  requisiti necessari per effettuare forme
          diverse di recupero;
                  5)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in   relazione  al  tipo  ed  alle  quantita'  di  sostanze
          pericolose  contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
          i  rifiuti  stessi  siano  recuperati senza pericolo per la
          salute  dell'uomo  e  senza usare procedimenti e metodi che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
              3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti.  A  tal  fine  alla  comunicazione  di inizio di
          attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
          risultare:
                a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1;
                b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti;
                c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
          svolgere;
                d) stabilimento,  capacita'  di  recupero  e ciclo di
          trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
          sono destinati ad essere recuperati;
                e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero.
              4.  Qualora  la  provincia  accerti il mancato rispetto
          delle  norme  tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
          dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
          ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
          l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
          vigente  dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
          prefissato dall'amministrazione.
              5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e comunque in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
              6.  Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e delle
          condizioni   di  cui  al  comma  1  e  comunque  non  oltre
          quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
          sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
          e  dall'art.  3  della direttiva 91/689/CEE le procedure di
          cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a chiunque effettui
          operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
          nell'allegato  3  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente
          5 settembre  1994,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
          126  alla  Gazzetta  Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e
          nell'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente
          16 gennaio  1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  30 gennaio  1995,  n. 24, nel rispetto
          delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano
          valide  ed  efficaci  le comunicazioni gia' effettuate alla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le
          comunicazioni  effettuate dopo la data di entrata in vigore
          del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale
          data  la  costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo
          di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata.
              7.   La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative  e quantitative delle emissioni determinate dai
          rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
          che  gia'  fissano  i limiti di emissione in relazione alle
          attivita'  di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
          all'art.  15,  lettera a)  del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
              8.    Le   disposizioni   semplificate   del   presente
          articolo non  si  applicano  alle attivita' di recupero dei
          rifiuti urbani, ad eccezione:
                a) delle  attivita'  di  riciclaggio e di recupero di
          materia  prima  e di produzione di composti di qualita' dai
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
                b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
          per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
          rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
                c) dell'impiego   di   combustibile  da  rifiuto  nel
          rispetto  delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi
          del   comma   1,   che   stabiliscono   in  particolare  la
          composizione  merceologica e le caratteristiche qualitative
          del  combustibile  da  rifiuto  ai  sensi  della lettera p)
          dell'art. 6.
              9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione
          in  atmosfera  di  cui  all'art.  31, comma 3, e dei limiti
          delle  altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
          vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
          vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
          misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
          previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
          rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
          tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
          recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
          urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
          finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
              10.  I  rifiuti non pericolosi individuati con apposite
          norme  tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
          in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
          sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
          articoli  10,  comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
          norme sanzionatorie.
              11.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti si
          applicano   integralmente   le   norme   ordinarie  per  lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero.
              12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
          rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
          Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
          entrata in vigore.
              12-bis.  Le  operazioni di messa in riserva dei rifiuti
          pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
          sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
          inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
          dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
          previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
              12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
          norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva  non  localizzati  presso  gli  impianti  dove sono
          effettuate  le  operazioni  di  riciclaggio  e  di recupero
          individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
          stoccaggio  e  i  termini  massimi  entro i quali i rifiuti
          devono essere avviati alle predette operazioni.".
              - Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 25 febbraio
          2000,  n.  124, recante attuazione della direttiva 94/67/CE
          del   16 dicembre   1994   sull'incenerimento  dei  rifiuti
          pericolosi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
          2000, n. 114.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante   disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Gli   articoli   31  e  33  del  decreto  legislativo
          5 febbraio  1997,  n.  22,  sono  riportati nelle note alle
          premesse.
              - Il   decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,
          recante:    "Disposizioni    sulla   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento  e recepimento della direttiva 91/271/CEE
          concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue urbane e
          della  direttiva  91/676/CEE relativa alla protezione delle
          acque  dall'inquinamento  provocato dai nitrati provenienti
          da  fonti  agricole. E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  recante:  "Attuazione  delle direttive CEE
          numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183".  E'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.