stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2002, n. 157

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonchè delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-2002 al: 1-2-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 27 novembre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Segretario generale e Segreteria generale). - 1.
Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; assicura la continuità delle funzioni dell'Amministrazione, coordinandone gli uffici e le attività e vigilando sulla loro efficienza e rendimento.
2. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono esercitate dal Vice Segretario generale, al quale possono altresì essere delegate dal Segretario generale funzioni di coordinamento in specifici settori.
3. Il Segretario generale ed il Vice Segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attività dell'Amministrazione da una "Unità di coordinamento.
4. Nell'ambito della Segreteria generale operano altresì:
a) la "Unità di analisi e programmazione , la quale è incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione, raccogliere documentazione su temi strategici di politica estera;
b) la "Unità di crisi , la quale è chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione, nonché ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
c) la "Unità per le attività di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani , la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attività di relazione con l'estero.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Il Presidente della Repubblica Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.".
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- L'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente:
"Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.".
Nota all'art. 1:
- L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:
"2. Nei Ministeri di cui al precedente art. 3, comma 2, è istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.".