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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2015)
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vigente al 11/12/2024
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Testo in vigore dal:  23-10-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27 che dispone l'emanazione del Regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante "decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, sulla individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 22 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento ai successivi articoli 33, comma 5, 36, comma 5 e 53, comma 6, in considerazione del fatto che le funzioni ed i compiti in materia di metrologia legale e metalli preziosi sono stati conferiti alle camere di commercio, dotate di autonomia organizzativa, conservando allo Stato unicamente il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 21 dicembre 2001 e del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1


1. Agli effetti del presente regolamento si intende:
a) per "decreto", il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
b) per "metalli preziosi", il platino, il palladio, l'oro e l'argento;
c) per "materie prime", i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature "ad argento" destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;
d) per "marchio di identificazione", il marchio costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale;
e) per "titolo" delle materie prime e dei lavori in metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il complesso dei metalli componenti la lega;
f) per "tolleranze sui titoli", le tolleranze sui titoli legali degli oggetti, previste all'articolo 3, comma 4 del decreto;
g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II.
h) per "campioni d'analisi", le parti di metallo prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;
i) per "personale della camera di commercio" il personale ispettivo di cui all'articolo 20 del decreto;
l) per "registro", il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto dalle camere di commercio, di cui all'articolo 14 del decreto;
m) per "diritti di saggio e marchio", i diritti da versare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto;
n) per "indennità di mora", le indennità previste all'articolo 7, comma 3, del decreto;
o) per "tipologia produttiva", la modalità di produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al tipo di tecnologia impiegata;
p) per "laboratori di analisi", i laboratori che effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 18 del decreto;
((q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;))

r) per "verbale di prelevamento", il verbale redatto dal personale della camera di commercio, in sede di vigilanza, di cui all'articolo 21 del decreto;
s) per "certificazione aggiuntiva", la facoltà riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto;
s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;
s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.