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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 16 aprile 2002, n. 125

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2011)
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Testo in vigore dal:  12-7-2002 al: 2-11-2011
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999 valido per il quadriennio 1998-2001;
Visto l'articolo 1, comma 1, e la tabella B6 del decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001;
Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 25 maggio 2001, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2002;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 002/414 in data
18 marzo 2002 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale attuatore dell'intervento in base al presente regolamento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 è
individuato, in base all'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto
a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera
determinata come di seguito:
1) 0,75 per cento per progetti il cui importo a base di gara
non ecceda euro 150.000;
2) 0,70 per cento per progetti il cui importo a base di gara è
compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000;
3) 0,65 per cento per progetti il cui importo a base di gara è
compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000;
4) 0,60 per cento per progetti il cui importo a base di gara è
compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000;
5) 0,50 per cento per progetti il cui importo a base di gara
supera 25.000.000 di euro;
b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera
determinata come di seguito:
1) 0,75 per cento per progetti riguardanti nuove opere,
ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
2) 0,65 per cento per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,50 per cento per progetti di manutenzione ordinaria.
4. L'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura
massima dell'1,5 per cento nei seguenti casi:
a) progetti costituiti da più sottoprogetti specialistici;
b) progetti realizzati per stralci funzionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici):
"Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge".
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, vedasi nota al titolo.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
"25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o più Ministri".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al titolo.