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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI

    Titolo I
    Oggetto e definizioni
  • 1
  • 2
  • 3
  • Disposizioni generali relative al processo penale
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo,
    contabile e tributario
  • 8
  • VOCI DI SPESA

    Titolo I
    Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli
    ufficiali giudiziari

    Capo I
    Disposizioni generali
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Notificazioni nel processo penale

    Sezione I
    Norme generali
  • 23
  • 24
  • Notificazioni a richiesta dell'ufficio
  • 25
  • 26
  • Notificazioni a richiesta delle parti
  • 27
  • Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e
    tributario

    Sezione I
    Norme generali
  • 28
  • 29
  • Notificazioni a richiesta dell'ufficio
  • 30
  • 31
  • Notificazioni a richiesta delle parti
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • Atti di esecuzione nel processo civile
  • 37
  • 38
  • Spese di spedizione
  • 39
  • Diritto di copia e diritto di certificato
  • 40
  • Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge
    il processo penale e civile
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo,
    contabile e tributario
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo,
    contabile e tributario
  • 58
  • 59
  • Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e
    civile
  • 60
  • Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel
    processo penale e amministrativo
  • 61
  • 62
  • 63
  • Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli
    esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
  • 69
  • 70
  • Domanda di liquidazione e decadenza
  • 71
  • 72
  • Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e
    amministrativo
  • 73
  • PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

    Titolo I
    Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
    penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

    Capo I
    Istituzione del patrocinio
  • 74
  • 75
  • Condizioni per l'ammissione al patrocinio
  • 76
  • 77
  • Istanza per l'ammissione al patrocinio
  • 78
  • 79
  • Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • Recupero delle somme da parte dello Stato
  • 86
  • Norme finali
  • 87
  • 88
  • 89
  • Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel
    processo penale

    Capo I
    Istituzione del patrocinio
  • 90
  • Condizioni per l'ammissione al patrocinio
  • 91
  • 92
  • Istanza di ammissione al patrocinio
  • 93
  • 94
  • 95
  • Decisione sull'istanza di ammissione
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • Effetti dell'ammissione al patrocinio
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
  • 112
  • 113
  • 114
  • Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a
    spese dello Stato prevista per il processo penale
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel
    processo civile, amministrativo, contabile e tributario

    Capo I
    Istituzione del patrocinio
  • 119
  • 120
  • Condizioni per l'ammissione al patrocinio
  • 121
  • Istanza di ammissione al patrocinio
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
  • 126
  • 127
  • Difensori e consulenti tecnici di parte
  • 128
  • 129
  • 130
  • Effetti dell'ammissione al patrocinio
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
  • 136
  • Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel
    processo tributario
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a
    spese dello Stato prevista nel titolo IV
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • PROCESSI PARTICOLARI

    Titolo I
    Procedura fallimentare
  • 146
  • 147
  • Eredità giacente attivata d'ufficio
  • 148
  • Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di
    vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale

    Capo I
    Restituzione e vendita di beni sequestrati
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni
    confiscati
  • 155
  • 156
  • Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal
    concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
  • 157
  • Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica
  • 158
  • 159
  • REGISTRI
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • PAGAMENTO

    Titolo I
    Titoli di pagamento delle spese

    Capo I
    Ordine di pagamento emesso dal funzionario
  • 165
  • 166
  • 167
  • Decreto di pagamento emesso dal magistrato
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • Responsabilità
  • 172
  • Pagamento delle spese per conto dell'erario

    Capo I
    Soggetti abilitati e modalità di pagamento
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
  • 177
  • 178
  • Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
  • 188
  • 189
  • Pagamenti con modalità telematica
  • 190
  • Pagamento delle spese a carico dei privati

    Capo I
    Pagamento del contributo unificato nel processo civile e
    amministrativo
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè
    delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
    civile
  • 196
  • Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari ./tteso;
  • 197
  • 198
  • Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e
    consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
  • 199
  • RISCOSSIONE

    Titolo I
    Disposizioni generali

    Capo I
    Ambito di applicabilità
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • Principi per il processo penale
  • 204
  • 205
  • 206
  • Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e
    tributario
  • 207
  • Definizioni
  • 208
  • 209
  • 210
  • Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento,
    pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni
    pecuniarie processuali

    Capo I
    Adempimento spontaneo
  • 211
  • 212
  • Riscossione mediante ruolo
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
  • 217
  • 218
  • Annullamento del credito
  • 219
  • 220
  • Comunicazioni per reati finanziari
  • 221
  • Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento
    e sanzioni pecuniarie processuali

    Capo I
    Estinzione legale
  • 228
  • 229
  • Discarico e reiscrizione a ruolo
  • 230
  • 231
  • Dilazione e rateizzazione
  • 232
  • 233
  • Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario
    per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
  • 234
  • Disposizioni particolari per pene pecuniarie
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
  • 240
  • 241
  • 242
  • Riversamento del riscosso
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • Riscossione del contributo unificato
  • 247
  • 248
  • 249
  • DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E
    TRIBUTARIO

    Titolo I
    Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e
    tributario
  • 250
  • Disposizioni relative al processo amministrativo

    Capo I
    Disposizioni generali
  • 251
  • Diritto di copia
  • 252
  • 253
  • Disposizioni relative al processo contabile

    Capo I
    Disposizioni generali
  • 254
  • 255
  • 256
  • Tassa fissa
  • 257
  • 258
  • Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
  • 259
  • Disposizioni relative al processo tributario

    Capo I
    Disposizioni generali
  • 260
  • 261
  • Diritto di copia
  • 262
  • 263
  • 264
  • NORME TRANSITORIE

    Titolo I
    Voci di spesa

    Capo I
    Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
  • 265
  • Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e
    contabile
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • Diritto di certificato nel processo civile e penale
  • 273
  • Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
  • 274
  • Ausiliari del magistrato
  • 275
  • Indennità di custodia
  • 276
  • Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
  • 277
  • Registrazione degli atti giudiziari
  • 278
  • Patrocinio a spese dello Stato
  • 279
  • Registri
  • 280
  • 281
  • 282
  • Pagamento

    Capo I
    Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
  • 283
  • Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè
    delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo
    civile
  • 284
  • 285
  • 286
  • Riscossione

    Capo I
    Disposizioni su crediti di importo determinato
  • 287
  • 288
  • Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-7-2002 al: 29-12-2022
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si è ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:
- articolo 3, lettera m), dove la lettera non è stata eliminata ma si è chiarita la finalità;
- articolo 6, dove non è stata disciplinata la "regolare condotta in libertà" perché estranea alla materia del testo unico, e si è preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si è estesa la previsione al processo amministrativo perché la norma originaria è limitata al processo civile e non è estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni è stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perché di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennità del teste è stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici è stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennità speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è compresa perché già contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non è stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perché nella normativa originaria è riferito solo ai primi.
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non è necessaria;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


(Oggetto)


1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione.
Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76, della Costituzione dispone che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e con oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Si trascrive il testo degli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
"Art. 16. (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.".
"Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art .1, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999) è il seguente:
"Art. 7. (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative, disposta dall'art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) [abrogato];
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'art. 14, 2 comma del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16, 1 e 3 comma del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo degli articoli 20 e 20-bis:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione.".
- Si riportano i nn. 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50:
"9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati: norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia; regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25.
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia: regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701; regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari: legge 8 agosto 1895, n. 556; regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25; legge 21 febbraio 1989, n. 99; testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; legge 3 aprile 1979, n. 103; legge 11 maggio 1971, n. 390; decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; legge 25 aprile 1957, n. 283; legge 29 dicembre 1990, n. 405; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.".
- Per il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si veda la nota all'art. 65.