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DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97

Misure urgenti per assicurare ospitalità ((e protezione temporanea)) ad alcuni palestinesi.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 22-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 2002, n. 141 (in G.U. 20/07/2002, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003)
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Testo in vigore dal: 23-5-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  che  consentano  all'Italia  di fornire un determinante
contributo  ai  fini  della  soluzione  della  grave crisi venutasi a
determinare  con  l'occupazione  del  Convento e della Basilica della
Nativita'  di  Bethlemme,  intervenendo  con  speciali ed eccezionali
norme;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.   In   deroga  alla  vigente  legislazione  e'  autorizzato,  in
attuazione   delle   deliberazioni   adottate   dall'Unione  europea,
l'ingresso  e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni
previste  dal  presente  decreto  e  per un periodo massimo di dodici
mesi,  di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni
umanitarie,  purche'  inclusi  nella  lista  dei  tredici  nominativi
trasferiti  nell'isola  di  Cipro  in base alle intese intercorse tra
l'Autorita' palestinese ed il Governo israeliano. ((2))
  2.  I  richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite
della  rappresentanza  diplomatica  italiana  competente  o  di altra
Autorita' delegata:
    a) il loro nome e cognome;
    b) l'indicazione della loro nazionalita';
    c)  la disponibilita' a trasferirsi volontariamente in Italia per
una permanenza temporanea;
    d)   l'accettazione   delle  condizioni  di  accoglienza  di  cui
all'articolo 2.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  21  maggio  2003,  n. 111, convertito senza modificazioni
dalla  L.  8 luglio 2003, n. 174, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
22  maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 2002, n. 141, e' prorogato al 31 dicembre 2003".