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LEGGE 7 maggio 2002, n. 90

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "dossier Mitrokhin" e l'attività d'intelligence italiana.

note: Entrata in vigore della legge: 12-5-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/2003)
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Testo in vigore dal:  12-5-2002 al: 26-8-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e compiti
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la veridicità delle informazioni contenute nel cosiddetto dossier Mitrokhin sull'attività spionistica svolta dal KGB nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e responsabilità di natura politica o amministrativa.
2. Compito principale della Commissione è di accertare:
a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla disponibilità del dossier Mitrokhin;
b) se le informazioni sulle persone citate nel dossier Mitrokhin erano già note e se le persone erano conosciute da chi prese la decisione di non procedere;
c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora la loro attività fosse nota, quali funzioni ad essi erano attribuite e quali iniziative da essi furono poste in essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni politiche non costituenti reato o aspetti della vita privata di detti soggetti;
d) le attività svolte dagli organi di intelligence italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento, trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del dossier. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero, in caso di procedure diverse, se furono seguite le modalità adottate per alteri casi precedenti;
e) quando e con quali modalità il Governo fu informato del dossier e dei suoi contenuti e si decise di rendere pubblico il documento;
f) se furono prese dagli organi di intelligente decisioni senza consultare il Governo;
g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito modificazioni;
h) le attività di finanziamento dirette ed indirete del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito e ad organi di informazione in Italia;
i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di fuori di ogni controllo;
l) le attività svolte dal KGB e in particolare dagli uffici di Roma;
m) se vi furono complicità, protezione, coperture, di natura politica o da parte della pubblica amministrazione, sulle attività del KGB in Italia;
n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di ricetrasmissione connessi alle attività del KGB relative all'Italia;
o) se gli organi di intelligente stiano ancora svolgendo indagini in merito ai contenuti del dossier;
p) se il dossier reso pubblico in Italia contenga le medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni britanniche;
q) se esistono documenti all'estero che si renda necessario acquisire.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato, con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.".