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DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 81

Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 131 (in G.U. 05/07/2002, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2002)
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Testo in vigore dal:  6-5-2002 al: 5-7-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la gravità dell'incidente che ha colpito in data 18 aprile 2002 il grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere per la regione colpita dal predetto evento i termini processuali e sostanziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Tutti i termini processuali pendenti alla data del 18 aprile 2002 relativi a giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari, nei quali sia parte la regione Lombardia, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia, nonché quelli dei procedimenti amministrativi regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia comunque interessata. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.