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DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 81

Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2002, n. 131 (in G.U. 05/07/2002, n.156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2002)
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Testo in vigore dal: 6-7-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  la  gravita'  dell'incidente che ha colpito in data 18
aprile  2002  il grattacielo Pirelli, sede della regione Lombardia, a
causa del quale sono andati distrutti e resi inaccessibili gli uffici
legali e legislativi della regione ed alcuni uffici generali;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere per
la  regione  colpita  dal  predetto  evento  i  termini processuali e
sostanziali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  ((1.   Tutti  i  termini  processuali  dei  giudizi  civili,  anche
esecutivi,  amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione
Lombardia,  promossi  con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile
2002,  sono  sospesi  sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali
giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella
del  31 ottobre 2002, e quelle gia' fissate sono rinviate d'ufficio a
data  successiva  alla  stessa  che  viene  comunicata alle parti. Le
disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari
amministrativi.  Sono  parimenti  sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i
termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche
ai  fini  tributari,  in  corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto e'
tenuta la regione Lombardia.
  2.  La regione Lombardia e' esente, in relazione ai procedimenti in
cui  e'  parte,  dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque
denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali,
di  atti  di  parte  e  giudiziari, documenti e provvedimenti formati
anteriormente   al   18   aprile  2002,  oltre  che  per  l'eventuale
certificazione  di conformita' dei medesimi. Resta fermo il potere di
sospensione  o  di differimento da parte del Ministro dell'economia e
delle  finanze  previsto  dall'articolo  9,  comma  2, della legge 27
luglio 2000, n. 212.
  3.  Sono  altresi' differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al
cui   rispetto   e'   tenuta  la  regione  Lombardia  nell'ambito  di
procedimenti  amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra
amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile
2002)).((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La L. 2 luglio 2002, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che
"Le  disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81".