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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2002, n. 66

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

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Testo in vigore dal:  3-5-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, ed in particolare l'articolo 6 il quale dispone che gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo l'eliminazione degli obblighi formali, la semplificazione degli adempimenti e la loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici ed ogni altro strumento tecnicamente idoneo, l'unificazione delle modalità di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte ed il ricorso a mezzi di pagamento di uso comune; con i predetti regolamenti sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articoli 23 ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze al quale sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite ad altri enti;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 3 maggio 2001;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attività
1. I soggetti passivi dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di inizio di attività, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto.
Detta dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attività svolta, nonché il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.
2. I soggetti di cui al comma 1, in caso di variazione degli elementi ivi previsti, presentano all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della variazione, la relativa dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Se la variazione importa lo spostamento della competenza dell'Ufficio fiscale, la dichiarazione di variazione è contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio.
3. I contribuenti che cessano l'attività, presentano all'Ufficio competente la dichiarazione di cessazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per la quale restano ferme le disposizioni del presente decreto.
4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere presentate avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria, con modalità stabilite con apposito decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973).
- La legge 3 agosto 1988, n. 288 reca: "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998).
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 reca: "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999).
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1988, n. 288:
"2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune".
- Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
"Art. 6 (Adempimenti dei contribuenti). - 1. Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle modalità di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi".
- Si trascrive l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali".
Note all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si veda le note alla premessa.
- Si trascrivono i testi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 58 (Domicilio fiscale). - Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate".
"Art. 59 (Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione). - L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato".
- Il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998 reca: "Approvazione del modello di dichiarazione di inizio di attività da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse sportive". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1998 - supplemento ordinario).
- Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1999 reca: "Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999 - supplemento ordinario).