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LEGGE 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore della legge: 17-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  17-4-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Art. 1

(Prolungamento dell'orario di votazione).
1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:
"Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica".
2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali".
3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, è sostituito dal seguente:
"ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
"ART. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: "ai sensi dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,".
6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14";
b) al secondo comma, le parole: "alle ore 22 del lunedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedì".
7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;";
b) al comma 6, le parole: "entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione;".
9. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: "lunedì successivo al giorno di votazione," sono sostituite dalle seguenti: "martedì successivo alla votazione,".
10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto".
11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "Alle ore sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite dalle seguenti: "Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,".
12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "fino alle ore 14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15;".
13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
"ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dà inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 45, 46, 67 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), così come modificati dalla presente legge:
"Art. 45. - Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.
Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.
Art. 46. - 1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Art. 67. - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.
Art. 73. - Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.".
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 - 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.
3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.
4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
5. Le operazioni di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.
8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'art. 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:
a) (abrogato);
b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;
c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.
I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.
Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.
Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;
d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.
Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.
Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 47, 48 e 52, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), come modificati dalla presente legge:
"Art. 47. - Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.
Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere.
Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.
Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.
Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.
Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del consiglio comunale si svolge anche quella del consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.
È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
Art. 48. - Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.
Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:
a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.
In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.
L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.
In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.
Art. 52. - Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.
La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
La legge 25 marzo 1993, n. 81 reca: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".