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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2001, n. 490

Regolamento in materia di premio per il fermo definitivo dell'attività di pesca.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  28-4-2002

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;
Visto l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 30 dicembre 1999 che stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni del regolamento (CE) n. 2468/98 continuano ad applicarsi agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al 31 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 gennaio 1998, n. 36, regolamento recante nuove norme per l'attuazione della misura arresto definitivo dell'attività di pesca prevista dallo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP) 1994/1999;
Visto il punto 6 della circolare esplicativa del Ministro per le politiche agricole 11 giugno 1998, n. 601229, che disciplina la fase transitoria per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 36/1998;
Ritenuto necessario, per perseguire gli obiettivi di semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, dare
continuità all'azione di omogeneizzazione delle norme nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari in materia di fermo definitivo;
Considerato che la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio
dell'attività di pesca e la conseguente realizzazione del ritiro definitivo della nave al fine di ottenere l'erogazione del premio costituisce preminente interesse del proprietario, mentre quello dell'Amministrazione è rappresentato dall'esigenza di dare speditezza alla realizzazione del programma di ritiri formulato secondo le disponibilità finanziarie messe a disposizione dallo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e dal CIPE;
Considerato che con la riconsegna della licenza di pesca, o dell'autorizzazione provvisoria, la nave non può più esercitare l'attività di pesca;
Ritenuto opportuno garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati dalla politica strutturale e segnatamente una corretta e tempestiva riduzione dello sforzo di pesca;
Ritenuto, altresì, opportuno evitare che per i ritiri di navi, avvenuti nel rispetto della normativa comunitaria, la mancata erogazione dei premi per inosservanza dei termini di ritiro e di presentazione della domanda di liquidazione possa determinare legittime richieste, da parte degli interessati, finalizzate al rilascio di nulla osta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, per il rientro in flotta di navi con le stesse caratteristiche di quelle ritirate;
Ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati in materia di arresto definitivo dell'attività di pesca allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa e rendere la stessa più aderente alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che nella seduta dell'11 dicembre 2000, hanno reso parere favorevole;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 120/2001 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;
Considerato che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770 del 10 luglio 2001 ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento relative allo SFOP 1994/1999 all'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea al 20 novembre 2001;
Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le disposizioni contenute nello schema di regolamento sottoposto al parere del Consiglio di Stato al termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento fissato al 20 novembre 2001 con la predetta circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770/2001;
Vista la comunicazione n. 2470 del 31 ottobre 2001 al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota del 5 novembre 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I termini per il ritiro della nave e la richiesta di liquidazione del premio indicati dalle disposizioni in materia di arresto definitivo sono ordinatori. In ipotesi di inosservanza dei termini rimane a carico dell'interessato il rischio connesso alla indisponibilità finanziaria conseguente alla liquidazione dei premi di arresto definitivo relativa a pratiche i cui procedimenti si siano conclusi o si siano comunque svolti nel rispetto dei termini.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2001

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2001 Il Ministro: Alemanno

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive

Registro n.1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 62;

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 è pubblicato in G.U.C.E. L 312/19 del 20 novembre 1998.
- Il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 30 dicembre 1999 è pubblicato in G.U.C.E. L 337/12 del 30 dicembre 1999.
- Il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 gennaio 1998, n. 36, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.
- La circolare del Ministero per le politiche agricole 11 giugno 1998, n. 601229 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1998.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.