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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 489

Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

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Testo in vigore dal:  27-4-2002

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 114;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli articoli 138 e 139;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, com-ma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica;
Atteso l'obbligo di emanare con regolamento le norme integrative all'articolo 114 del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;
Sentito il Ministro dell'interno;
Acquisito il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute;
Sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva nella adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso contenute;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione).
"Art.1 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita.
In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di età, a conclusione del quale i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreo legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
7. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalità previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonché per le relative attività preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 agosto 1999 - serie generale - n. 203.
- L'art. 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nel caso di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado. Si riporta il testo dell'art. 114:
"Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico). - 1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori e di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'art. 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101".
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Si riporta il testo degli articoli 138 e 139:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
Nota bene: Le funzioni amministrative suindicate nei punti a), b), c), d), e), f) sono oggi attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4 della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione .
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia".
"Art. 139 (Trasferimenti alle provincie ed ai comuni).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle provincie, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
Nota bene: L'art. 128 della Costituzione è abrogato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le provincie, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione propria competenza, esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale fra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle provincie, ad eccezione dei conflitti fra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni".
- Per il comma 6 dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, vedi in nota al titolo.
- Il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 settembre 1999 - serie generale - n. 218.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 contenente il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 3 novembre 1999 - Serie generale n. 258.
- Si riporta il testo dell'art. 45 (Iscrizione scolastica) del Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione - Diritto allo studio e professioni:
"Art. 45 (Iscrizione scolastica). - 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione fra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituziohe scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
7. Per le finalità di cui all'art. 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale".

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 113 del già citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico": Art. 113. - 1.
Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.