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LEGGE 11 marzo 2002, n. 46

Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.

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Testo in vigore dal: 3-4-2002
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  Presidente  della  Repubblica  autorizzato a ratificare i
Protocolli  opzionali  alla  Convenzione  dei  diritti del fanciullo,
concernenti  rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione
dei   bambini   e   la   pornografia  rappresentante  bambini  ed  il
coinvolgimento  dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il
6 settembre 2000.