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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 gennaio 2002, n. 38

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2018)
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Testo in vigore dal: 19-6-2018
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    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'articolo
17, comma 96, lettera a), che prevede che con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   e'
rideterminata  la  disciplina  concernente  il  riconoscimento  delle
scuole di cui alla richiamata legge n. 697  del  1986,  l'attivazione
dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; 
  Visto il  Rapporto  finale  del  Gruppo  di  ricerca  appositamente
costituito  dall'Osservatorio  per   la   valutazione   del   sistema
universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999; 
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia  didattica  degli
atenei; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19  ottobre  2000,
concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie
e, in particolare, l'allegato 3 al predetto  provvedimento,  relativo
alla classe delle lauree nelle scienze della mediazione linguistica; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  28   novembre   2000,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18  del  23  gennaio
2001, recante norme sulla determinazione delle  classi  delle  lauree
universitarie specialistiche; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2001; 
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 14 giugno 2001; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.41 del 27 luglio 2001; 
 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
 
  1. Il presente regolamento, adottato  in  attuazione  dell'articolo
17, comma 96, lettera  a),  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle  scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, nonche' le  modalita'  per
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la  valutazione  dei  relativi
titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti. 
  2. Le scuole superiori per interpreti  e  traduttori  di  cui  alla
legge 11 ottobre 1986, n. 697, assumono la  denominazione  di  Scuole
superiori per mediatori linguistici e  rilasciano,  ove  istituite  e
attivate  ai  sensi  del  presente  regolamento,  titoli  di  studio,
conseguibili al  termine  di  corsi  di  studi  superiori  di  durata
triennale, equipollenti a tutti gli  effetti  ai  diplomi  di  laurea
rilasciati dalle universita' al  termine  dei  corsi  afferenti  alla
((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di  cui  al
decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6
luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)). 
  3. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e  gli
studenti del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697; 
    e) per scuole di  cui  all'articolo  1  della  legge,  le  scuole
pubbliche e private aventi come finalita' la gestione  di  corsi  per
mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa; 
    f) per corsi,  i  corsi  di  diploma  per  mediatori  linguistici
istituiti  presso  le  scuole  riconosciute  ai  sensi  del  presente
regolamento; 
    g) per Commissione,  la  Commissione  tecnico-consultiva  di  cui
all'articolo 3.