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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 485

Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  18-12-2010
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentito l'Ufficio italiano dei cambi, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1 dello stesso articolo 3, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero;
Visto l'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco;
Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.6458 del 16 novembre 2001;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
b) per "testo unico bancario" si intende il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
c) per "UIC" si intende l'Ufficio italiano dei cambi;
d) per "intermediari finanziari" si intendono gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico.(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del medesimo d.lgs. 141/2010.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".