DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n. 474

Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-2-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 6;
  Visti  gli  articoli  98, 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli  254, 256, 257, 258, 260 e 261 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Acquisiti  i  pareri  resi  dalla  IX  commissione della Camera dei
deputati e dalla 8a commissione del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 novembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'interno,  della  giustizia e
dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
              Autorizzazione alla circolazione di prova
  1.  L'obbligo  di  munire  della  carta di circolazione di cui agli
articoli  93,  110  e  114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  i  veicoli  che  circolano  su strada per esigenze connesse con
prove   tecniche,   sperimentali   o   costruttive,  dimostrazioni  o
trasferimenti,  anche  per  ragioni di vendita o di allestimento, non
sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di
prova ai sensi del presente articolo:
    a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i
loro   rappresentanti,   concessionari,  commissionari  e  agenti  di
vendita,  i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le
aziende  che  esercitano  attivita'  di  trasferimento  su  strada di
veicoli  non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per
tragitti  non  superiori  a  100  chilometri,  nonche'  gli  istituti
universitari  e  gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono
sperimentazioni su veicoli;
    b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
    c) le   fabbriche   costruttrici  di  sistemi  o  dispositivi  di
equipaggiamento   di   veicoli   a  motore  e  di  rimorchi,  qualora
l'applicazione  di  tali  sistemi o dispositivi costituisca motivo di
aggiornamento  della carta di circolazione ai sensi dell'articolo 236
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e  successive  modificazioni,  i  loro rappresentanti, concessionari,
commissionari  e  agenti  di  vendita,  i commercianti autorizzati di
veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
    d) gli  esercenti di officine di riparazione e di trasformazione,
anche per proprio conto.
  2.  L'autorizzazione  alla  circolazione di prova e' rilasciata dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  ha  validita'
annuale.
  3.  Con  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono  stabilite le modalita' per il rilascio, la revoca ed il rinnovo
dell'autorizzazione.
  4.  L'autorizzazione e' utilizzabile per la circolazione di un solo
veicolo  per  volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e'
presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente
munito   di  apposita  delega  ovvero  un  soggetto  in  rapporto  di
collaborazione   funzionale   con  il  titolare  dell'autorizzazione,
purche'  tale  rapporto  sia  attestato da idonea documentazione e il
collaboratore sia munito di delega.
  5.  A  chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso
diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59, recante: "Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la   semplificazione   amministrativa",   pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali  e delle amministrazioni intervenenti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
              -   Si  trascrive il testo del punto 6) dell'allegato A
          della  legge  24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999):
              "6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di
          prova degli autoveicoli.
              Decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, articoli
          98, 100, 101 e 102.".
              -   Per  i  riferimenti agli articoli 98, 100 e 101 del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice
          della  strada)  si veda nelle note all'art. 4. Si trascrive
          il testo dell'art. 102:
              "Art.  102  (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e
          distruzione  di  targa).  -  1.  In  caso  di  smarrimento,
          sottrazione  o  distruzione  di  una  delle  targhe  di cui
          all'art.  100,  l'intestatario  della carta di circolazione
          deve,  entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di
          Polizia,  che  ne prendono formalmente atto e ne rilasciano
          ricevuta.
              2.  Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della
          denuncia  di  smarrimento  o  sottrazione anche di una sola
          delle  targhe,  senza  che  queste  siano  state rinvenute,
          l'intestatario  deve  richiedere  alla  Direzione  generale
          della  M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con
          le procedure indicate dall'art. 93.
              3.  Durante  il periodo di cui al comma 2 e' consentita
          la   circolazione  del  veicolo  previa  apposizione  sullo
          stesso,  a  cura  dell'intestatario, di un pannello a fondo
          bianco  riportante  le  indicazioni  contenute  nella targa
          originaria;  la  posizione  e  la  dimensione del pannello,
          nonche'   i   caratteri   di   iscrizione   devono   essere
          corrispondenti a quelli della targa originaria.
              4.  I  dati  di  immatricolazione indicati nelle targhe
          devono  essere  sempre leggibili. Quando per deterioramento
          tali  dati  non  siano piu' leggibili, l'intestatario della
          carta   di   circolazione   deve   richiedere   all'ufficio
          competente  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. una
          nuova   immatricolazione  del  veicolo,  con  le  procedure
          indicate nell'art. 93.
              5.  Nei  casi di distruzione di una delle targhe di cui
          all'art.  100,  comma  1,  l'intestatario  della  carta  di
          circolazione  sulla  base  della ricevuta di cui al comma 1
          deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
              6.  L'intestatario  della  carta di circolazione che in
          caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una
          sola  delle  targhe  di  immatricolazione o della targa per
          veicoli   in   circolazione  di  prova  non  provvede  agli
          adempimenti  di  cui  al  comma  1,  ovvero  circola con il
          pannello  di  cui  al  comma  3  senza aver provveduto agli
          adempimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
              7.   Chiunque  circola  con  targa  non  chiaramente  e
          integralmente   leggibile   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          sessantatremilacinquecentodieci            a           lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta.".
              -   Per i riferimenti agli articoli 254, 256, 258 e 260
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
          1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
          nuovo  codice  della strada) si veda nelle note all'art. 4.
          Si trascrive il testo degli articoli 257 e 261:
              "Art.   257  (Art.  100  cod.  str.).  Criteri  per  la
          formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei
          rimorchi.  -  1.  I  criteri  per  la  formazione  dei dati
          riportati  nelle  targhe  di cui all'art. 100, comma 9, del
          codice,   sono   quelli  riportati  nell'appendice  XII  al
          presente titolo.
              2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 246, il
          Ministro   dei  trasporti  puo',  in  caso  di  particolari
          esigenze,  stabilire  una  successione  ed  un  impiego  di
          caratteri  alfanumerici diversi da quelli indicati al comma
          1 della suddetta appendice XII.".
              "Art.  261  (Articoli  100 e 101 cod. str. - Modelli di
          targhe).  1.  I modelli delle targhe sono depositati presso
          il  Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
          generale della M.C.T.C.
              2.   (Comma   soppresso   dall'art.  156,  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610).".
          Note all'art. 1:
              -   Si  trascrive il testo degli articoli 93, 110 e 114
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
              "Art.  93  (Formalita'  necessarie  per la circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.
              2.  L'ufficio  della  Direzione generale della M.C.T.C.
          provvede   all'immatricolazione  e  rilascia  la  carta  di
          circolazione  intestandola  a  chi si dichiara proprietario
          del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
          dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto
          o  del  venditore  con  patto  di riservato dominio, con le
          specificazioni di cui all'art. 91.
              3.  La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
              4.  Il  Ministero  dei  trasporti,  con propri decreti,
          stabilisce  le procedure e la documentazione occorrente per
          l'immatricolazione,    il    contenuto   della   carta   di
          circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le
          annotazioni  eventualmente  necessarie  per  consentirne il
          traino.  L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
          per   i   casi   previsti   dal   comma  5,  da'  immediata
          comunicazione  delle  nuove  immatricolazioni  al  Pubblico
          registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della
          legge 9 luglio 1990, n. 187.
              5.  Per  i  veicoli  soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
          oltre  la carta di circolazione, e' previsto il certificato
          di  proprieta',  rilasciato  dallo  stesso ufficio ai sensi
          dell'art.  7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
          seguito  di  istanza  da presentare a cura dell'interessato
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  di effettivo rilascio
          della   carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'  data
          comunicazione   dal  P.R.A.  agli  uffici  della  Direzione
          generale  della  M.C.T.C.  i  tempi  e le modalita' di tale
          comunicazione  sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
          presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
              6.  Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
          10,   comma   1,   e'  rilasciata  una  speciale  carta  di
          circolazione,      che     deve     essere     accompagnata
          dall'autorizzazione,  quando prevista dall'articolo stesso.
          Analogo  speciale  documento  e'  rilasciato  alle macchine
          agricole  quando  per  le stesse ricorrono le condizioni di
          cui all'art. 104, comma 8.
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata  rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.    Alla
          medesima    sanzione   e'   sottoposto   separatamente   il
          proprietario  del  veicolo o l'usufruttuario o il locatario
          con  facolta'  di  acquisto  o  l'acquirente  con  patto di
          riservato  dominio.  Dalla  violazione consegue la sanzione
          amministrativa   accessoria  della  confisca  del  veicolo,
          secondo  le  norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
          VI.
              8.  Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
          motrice  le  cui  caratteristiche  non  siano indicate, ove
          prescritto,  nella  carta  di circolazione e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
              9.  Chiunque  non  provveda  a  richiedere, nei termini
          stabiliti,  il  rilascio  del  certificato di proprieta' e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  lire  duecentocinquantaquattromilatrenta  a lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.  La carta di circolazione
          e'  ritirata  da  chi  accerta  la  violazione;  e' inviata
          all'ufficio  del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
          delle prescrizioni omesse.
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze  armate  di  cui  all'art.  138, comma 1, ed a quelli
          degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma
          11;  a  tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
          138.
              11.  I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
          servizi  di  Polizia  stradale  indicati nell'art. 11 vanno
          immatricolati  dall'ufficio  della Direzione generale della
          M.C.T.C.,  su  richiesta  del  corpo, ufficio o comando che
          utilizza  tali  veicoli  per i servizi di Polizia stradale.
          A siffatto  corpo,  ufficio  o  comando  viene  rilasciata,
          dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
          immatricolato  il veicolo, la carta di circolazione; questa
          deve   contenere,   oltre   i  dati  di  cui  al  comma  4,
          l'indicazione  che il veicolo e' destinato esclusivamente a
          servizio   di   Polizia   stradale.  Nel  regolamento  sono
          stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
              12.  Al  fine  di realizzare la massima semplificazione
          procedurale  e  di assicurare soddisfacenti rapporti con il
          cittadino,  in  aderenza  agli  obiettivi di cui alla legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  gli  adempimenti  amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione
          generale   della   M.C.T.C.   e   del   Pubblico   registro
          automobilistico  gestito  dall'A.C.I.  a  mezzo  di sistemi
          informatici  compatibili. La determinazione delle modalita'
          di  interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
          connessi,  tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.".
              "Art.  110  (Immatricolazione,  carta di circolazione e
          certificato  di  idoneita'  tecnica alla circolazione delle
          macchine  agricole).  -  1.  Le  macchine agricole indicate
          nell'art.  57,  comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e
          lettera  b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
          complessiva  non  superiore  a  1,5  t,  ed aventi le altre
          caratteristiche  fissate  dal regolamento, per circolare su
          strada  sono  soggette  all'immatricolazione ed al rilascio
          della  carta  di circolazione. Quelle invece indicate nello
          stesso  comma  2,  lettera  a),  punto  3),  e  lettera b),
          punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1,
          ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a
          1,5  t  ed  aventi  le  altre  caratteristiche  fissate dal
          regolamento,  per  circolare  su  strada  sono  soggette al
          rilascio  di  un  certificato  di  idoneita'  tecnica  alla
          circo-lazione.
              2.  La  carta  di circolazione ovvero il certificato di
          idoneita'   tecnica   alla   circolazione  sono  rilasciati
          dall'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale della
          M.C.T.C.  competente  per  territorio;  il medesimo ufficio
          provvede  alla  immatricolazione  delle  macchine  agricole
          indicate  nell'art.  57,  comma  2,  lettera a), punto 1) e
          punto  2),  e  lettera  b),  punto  2),  ad  esclusione dei
          rimorchi  agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5
          t   ed   aventi   le   altre  caratteristiche  fissate  dal
          regolamento,  a  nome  di  colui  che  dichiari  di  essere
          titolare  di impresa agricola o forestale ovvero di impresa
          che  effettua  lavorazioni  agromeccaniche  o  locazione di
          macchine  agricole,  nonche'  a  nome  di  enti  e consorzi
          pubblici.
              3.   Il  trasferimento  di  proprieta'  delle  macchine
          agricole    soggette   all'immatricolazione,   nonche'   il
          trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del
          titolare  devono  essere  comunicati  entro  trenta giorni,
          unitamente  alla prescritta documentazione ed alla carta di
          circolazione,  all'ufficio  della  Direzione generale della
          M.C.T.C.    rispettivamente    dal    nuovo    titolare   e
          dall'intestatario   della   carta  di  circolazione.  Detto
          ufficio  annota  le  relative variazioni sul certificato di
          circolazione  stessa.  Qualora  il titolo presentato per la
          trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un
          atto  unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire anche
          la   dichiarazione   di  assunzione  di  responsabilita'  e
          provvedere  alla comunicazione al nuovo titolare secondo le
          modalita'   indicate  nell'art.  95,  comma  4,  in  quanto
          applicabili.
              4.  L'annotazione  del  trasferimento  di proprieta' e'
          condizionata  dal  possesso da parte del nuovo titolare dei
          requisiti richiesti al comma 2.
              5.   Il   regolamento  stabilisce  il  contenuto  e  le
          caratteristiche   della   carta   di   circolazione  e  del
          certificato  di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' per
          gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
              6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
          per   la   quale  non  e'  stata  rilasciata  la  carta  di
          circolazione;  ovvero  il  certificato di idoneita' tecnica
          alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del      pagamento     di     una     somma     da     lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.
              7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
          non  osservando  le  prescrizioni  contenute nella carta di
          circolazione  ovvero  nel certificato di idoneita' tecnica,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una   somma   da   lire   centoventisettemilaventi  a  lire
          cinquecentottomilasettanta.
              8.  Chiunque  omette  di comunicare il trasferimento di
          proprieta',  di  sede  o  di  residenza  ed  abitazione nel
          termine  stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del      pagamento     di     una     somma     da     lire
          sessantatremilacinquecentodieci            a           lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta.     Dalla    violazione
          consegue  la  sanzione amministrativa accessoria del ritiro
          della  carta di circolazione o del certificato di idoneita'
          tecnica  alla circolazione, secondo le norme di cui al capo
          I, sezione II, del titolo VI.".
              "Art.   114  (Circolazione  su  strada  delle  macchine
          operatrici).  -  1. Le macchine operatrici per circolare su
          strada  devono  rispettare  per  le sagome e masse le norme
          stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
          ed   i  dispositivi  di  equipaggiamento  quelle  stabilite
          dall'art. 106.
              2.  Le macchine operatrici per circolare su strada sono
          soggette   ad  immatricolazione  presso  gli  uffici  della
          Direzione  generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta
          di   circolazione   a  colui  che  dichiari  di  essere  il
          proprietario del veicolo.
              3.  Le macchine operatrici per circolare su strada sono
          soggette  altresi'  alla disciplina prevista dagli articoli
          99,  107,  108,  109, 111 e 112. Le macchine operatrici che
          per  necessita'  funzionali  hanno sagome e massa eccedenti
          quelle  previste  dagli  articoli  61 e 62 sono considerate
          macchine  operatrici  eccezionali;  ad esse si applicano le
          norme previste dall'art. 104, comma 8.
              4.  Le  macchine  operatrici semoventi per circolare su
          strada  devono essere munite di una targa contenente i dati
          di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
          essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
              5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
          3,  nonche'  per  quelli riguardanti le modificazioni nella
          titolarita'    del   veicolo   ed   il   contenuto   e   le
          caratteristiche  della carta di circolazione sono stabilite
          con decreto del Ministro dei trasporti.
              6.  Le  modalita' per l'immatricolazione e la targatura
          sono stabilite dal regolamento.
              7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e'   soggetto,   alle   medesime  sanzioni  amministrative,
          comprese   quelle  accessorie,  previste  per  le  analoghe
          violazioni commesse con macchine agricole.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 236 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
              "Art.  236  (Art.  78  cod.  str.)  -  (Modifica  delle
          caratteristiche  costruttive  dei veicoli in circolazione e
          aggiornamento  della  carta  di  circolazione).  -  1. Ogni
          modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra
          quelle  indicate  nell'appendice  V  al  presente titolo ed
          individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della
          navigazione  -  Direzione  generale  della  M.C.T.C., o che
          determini  la  trasformazione o la sostituzione del telaio,
          comporta  la visita e prova del veicolo interessato, presso
          l'ufficio  (provinciale)  della  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.  competente in relazione alla sede della ditta che
          ha   proceduto   alla   modifica.  Quando  quest'ultima  e'
          effettuata  da  piu'  ditte,  senza che per ogni stadio dei
          lavori   eseguiti   venga   richiesto  il  rilascio  di  un
          certificato  di approvazione, l'ufficio (provinciale) della
          Direzione  generale della M.C.T.C. competente per la visita
          e  prova e' quello nel cui territorio di competenza ha sede
          la  ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In
          tale   caso   la  certificazione  dei  lavori  deve  essere
          costituita   dal  complesso  di  tutte  le  certificazioni,
          ciascuna  redatta dalla ditta di volta in volta interessata
          dai  diversi  stadi,  con  firma  del legale rappresentante
          autenticata nei modi di legge.
              2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
                a) la massa complessiva massima;
                b) la massa massima rimorchiabile;
                c) le masse massime sugli assi;
                d) il numero di assi;
                e) gli interessi;
                f) le carreggiate;
                g) gli sbalzi;
                h) il  telaio  anche  se realizzato con una struttura
          portante o equivalente;
                i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
                l) la potenza massima del motore;
                m) il  collegamento  del  motore  alla  struttura del
          veicolo,  e'  subordinata  al rilascio, da parte della casa
          costruttrice  del  veicolo,  di  apposito nulla-osta, salvo
          diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
          tale  rilascio  non avvenga per motivi diversi da quelli di
          ordine  tecnico  concernenti  la possibilita' di esecuzione
          della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una
          relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che
          attesti  la  possibilita'  d'esecuzione  della  modifica in
          questione.  In  tale caso deve essere eseguita una visita e
          prova   presso   l'ufficio  (provinciale)  della  Direzione
          generale  della M.C.T.C. competente in base alla sede della
          ditta  esecutrice  dei  lavori, al fine di accertare quanto
          attestato   dalla   relazione  predetta,  prima  che  venga
          eseguita la modifica richiesta.
              3.  L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica
          viene  eseguito  dall'ufficio  provinciale  della Direzione
          generale  della  M.C.T.C.  cui  sia  esibito il certificato
          d'approvazione  definitivo  della modifica eseguita, oppure
          dall'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale della
          M.C.T.C.  che  ha  proceduto  all'ultima visita e prova con
          esito  favorevole.  Tale  aggiornamento  ha  luogo mediante
          l'emissione  di un duplicato della carta di circolazione, i
          cui  dati  vanno  variati o integrati conseguentemente alla
          modifica approvata.
              4.  La  Direzione  generale della M.C.T.C. definisce le
          competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
          della  necessita'  di distribuzione dei carichi di lavoro e
          delle  possibilita'  operative degli uffici stessi, nonche'
          delle  particolari  collocazioni  territoriali  delle ditte
          costruttrici o trasformatrici.".