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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2002, n. 4

Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2002)
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Testo in vigore dal:  29-1-2002 al: 29-3-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di termini relativi ai predetti interventi;
Vista la determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, con la quale il Commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE ha ripartito l'apposito fondo di cui all'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2001;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare ulteriori interventi per la zootecnia e per il rilancio del settore della pesca, al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di mercato ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: "decreto-legge n. 1 del 2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfettarie onnicomprensive:
a) 5 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;
b) 14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001.
3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia, dal 1 gennaio al 30 aprile 2002, assicura lo stoccaggio dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia individuati. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1 gennaio al 31 marzo 2002; dal 1 maggio 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.
4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, è esteso fino al 30 giugno 2001.
5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1 aprile-30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001.