DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2002, n. 4

Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2002)
Testo in vigore dal: 29-1-2002
al: 29-3-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n. 1, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni
urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  derivante  dall'epidemia  di
encefalopatia spongiforme bovina;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  2001, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 2001, n. 305, recante proroga di
termini relativi ai predetti interventi;
  Vista  la  determinazione in data 7 novembre 2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3  gennaio  2002,  con  la  quale il
Commissario   straordinario   del  Governo  per  l'emergenza  BSE  ha
ripartito  l'apposito  fondo  di  cui  all'articolo  7-bis del citato
decreto-legge n. 1 del 2001;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
ulteriori  interventi  per la zootecnia e per il rilancio del settore
della  pesca,  al  fine  di  favorire  il  ripristino  delle  normali
condizioni   di   mercato  ed  il  corretto  svolgimento  dell'azione
amministrativa;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
disciplinare, relativamente al settore agricolo, la rinegoziazione di
mutui onerosi ed il riconoscimento del diritto di prelazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 gennaio 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali e del Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con  il  Ministro  per le politiche comunitarie e con il Ministro per
gli affari regionali;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dal 1 maggio 2002 cessa ogni intervento dello Stato
diretto   a   fronteggiare   le  conseguenze  della  crisi  derivante
dall'encefalopatia    spongiforme    bovina,    conseguentemente   le
associazioni  rappresentative  del settore, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, stipulano appositi accordi
interprofessionali  di  filiera  aventi  l'obiettivo  di ripristinare
normali condizioni di mercato.
  2.  A  decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 aprile 2002, fermi
restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal
decreto-legge  11  gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato: "decreto-legge n.
1  del  2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito
denominata:   "Agenzia",   riconosce  al  soggetto  che  assicura  la
distruzione  dei  materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2
del  decreto-legge  n.  1 del 2001 le seguenti indennita' forfettarie
onnicomprensive:
    a)  5  centesimi  di  euro  per  ogni chilogrammo di prodotto tal
quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;
    b)  14 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali
trasformate  ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge n. 1 del 2001.
  3.  Al  fine  di favorire il ripristino delle normali condizioni di
smaltimento   dei   residui   di   macellazione   e   di   consentire
l'operativita'  dei  relativi  accordi  di  filiera, l'Agenzia, dal 1
gennaio  al  30  aprile  2002,  assicura  lo stoccaggio dei materiali
trasformati  a  basso  rischio presso i depositi dalla stessa Agenzia
individuati.  Il  materiale  conferibile  e'  quello  prodotto  dal 1
gennaio  al  31  marzo 2002; dal 1 maggio 2002 le spese di stoccaggio
sono a carico dei conferenti.
  4.  L'indennizzo  per  la  macellazione  di cui all'articolo 7-bis,
comma  2, lettera b), del decreto-legge n. 1 del 2001, e' esteso fino
al 30 giugno 2001.
  5.  L'importo  per  ogni  bovino  macellato nel periodo 1 aprile-30
giugno 2001 e' corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo
massimo  previsto  dall'articolo  7-bis,  comma  2,  lettera  b), del
decreto-legge n. 1 del 2001.