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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2001, n. 450

Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 14 (in G.U. 27/02/2002, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
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Testo in vigore dal:  30-12-2001 al: 27-2-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di locatari, nonché di assicurare la prosecuzione di una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, così da consentire il proseguimento della attività;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita fino al 30 giugno 2002.