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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 2001, n. 400

Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/2007)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  10-11-2007
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 24 del predetto decreto legislativo che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 che prevede il finanziamento delle società finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attività;
Considerato che il comma 5 dell'articolo 24 attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti finanziamenti;
Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano cambi;
Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attività indicate nel citato articolo 106, in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;
Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;
Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma del-l'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 14951 del 30 maggio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell'intervento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi, di cui al comma 1 dello stesso articolo, in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
a) forma di società di capitali ed iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
ivi compresi quelli speciali di cui agli articoli 113 e 155, comma 4;
b) richiamo espresso ed inderogabile nello statuto vigente ai
principi di mutualità. Le forme di società di capitali di cui alla lettera a) del presente comma, coerenti con il principio di mutualità, comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e cioè le società cooperative e le società consortili;
c) presenza nella compagine sociale di almeno trenta consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, distribuiti sull'intero territorio nazionale.
2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere più del venti per cento del capitale della società finanziaria. Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera c), i trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale almeno in una regione del Nord, in una regione del Centro ed in una regione del Mezzogiorno.
((
3. Le partecipazioni al capitale delle società finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle società finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi. ))